Ordinanza n. 5/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 13legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban
S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio del Registro di Verbania,
iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 - 1ª serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O. n. 350 del 1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988,
n. 117, con particolare riferimento all'art. 2, primo comma,
deducendone il contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della
Costituzione in quanto, non prevedendo che anche lo Stato, che sia
parte in causa nei processi tributari, possa esercitare, come ogni
altra parte, l'azione di responsabilità civile nei confronti del
giudice, comprometterebbe l'imparzialità di quest'ultimo;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989 -
come già in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987 e n. 2 del
1968 - ha affermato la legittimità di norme che dettino "condizioni
e limiti" alla responsabilità civile dei giudici, volte a garantirne
l'indipendenza e l'imparzialità, tenendo conto della particolarità
delle loro funzioni;
che la normativa dettata con la legge n. 117 del 1988, a tal
fine, ha previsto che per i danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie, di regola, risponda direttamente lo Stato, il
quale può poi rivalersi verso il giudice;
che solo nel caso in cui il comportamento del giudice
costituisca reato, è data al danneggiato azione diretta contro di
lui (art. 13);
che detto sistema, implicante delicate scelte di politica
legislativa e contemperamento tra interessi contrapposti aventi
rilievo costituzionale, è già stato ritenuto legittimo da questa
Corte (cfr. la cit. sentenza n. 18 del 1989);
che risponde a criteri di razionalità che lo Stato, ove sia
parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni, nella
sola ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato
(art. 13);
che ciò manifestamente non incide sull'indipendenza e
sull'imparzialità del giudice;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), sollevata in relazione agli
articoli 3, 101 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte