Ordinanza n. 50/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e
quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza e del conto fiscale), promossi con ordinanze
emesse l'8 gennaio ed il 5 giugno 1992 dalla Commissione Tributaria
di 1° grado di Verbania, sui ricorsi proposti da Varotto Oliva, ed
altro, iscritte rispettivamente ai nn. 381 e 410 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, prima serie speciale, la prima, e 36, prima serie speciale, la
seconda, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania,
sul ricorso proposto da Varotto Oliva contro un avviso di
accertamento dell'Ufficio Imposte Dirette di Arona, per il quale il
suddetto contribuente aveva richiesto la sospensione del relativo
giudizio per potersi avvalere del condono, nella more intervenuto,
con ordinanza emessa in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 381 del 1992) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in
cui prevede la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso
articolo, in quanto finalizzato all'applicazione del condono;
che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 3,
primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che
hanno pagato i tributi e coloro che non lo hanno fatto, mentre tutti
dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria
capacità contributiva, e per la lesione del principio del buon
andamento e della imparzialità dell'amministrazione;
che la stessa Commissione Tributaria, sul ricorso proposto
contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, da Lomazzi Gian Carlo
il quale aveva fatto pervenire all'adito Collegio copia della
dichiarazione integrativa prevista dagli artt. 32 e seguenti della
legge n. 413 del 1991, intendendo così avvalersi della disposizione
di cui all'art. 34, quinto comma, della stessa legge, relativa alla
estinzione del giudizio, con ordinanza del 5 giugno 1992 (R.O. n. 410
del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,
53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dello stesso art. 34, primo e quinto comma, della legge
n. 413 del 1991, adducendo le medesime argomentazioni di cui alla
precedente ordinanza R.O. n. 381 del 1992;
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle
questioni;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un
unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;
che questa Corte ha già ritenuto infondata la questione di
legittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono
tributario (ord. n. 361 del 1992);
che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa
decisione;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 57, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di 1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte