Art. 57 cost.
[1]Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
[2]Il numero dei senatori elettivi è di ((duecento)), ((quattro)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20))
[3]Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) può avere un numero di senatori inferiore a ((tre)); il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. ((20)).
[4]((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti)). ((20))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti