Ordinanza n. 500/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 477/1973
usata come parametro
citata
- art. 42Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 27legge 177/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
7 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
sul ricorso proposto da Ierace Maria Annunziata contro il
Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 302 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, nel giudizio promosso da Ierace Maria Annunziata contro il
Provveditore agli Studi di Catanzaro, diretto ad ottenere il
mantenimento in servizio fino al conseguimento del minimo della
pensione, con ordinanza del 7 luglio 1989, pervenuta alla Corte
costituzionale l'11 maggio 1990 (R.O. n. 302 del 1990), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede il
trattenimento in servizio oltre il normale limite di età anche per
gli appartenenti alle cosiddette categorie protette, al fine di
consentire loro il conseguimento del trattamento di quiescenza;
che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati l'art.
3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra coloro che
non godono di alcuna deroga al limite di età per il collocamento in
pensione (sessantacinque anni) e coloro che, invece, ne godono sia
pure in via transitoria (elevazione a settanta anni), e l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, in quanto una categoria di
impiegati pubblici rimarrebbe privata del trattamento pensionistico;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità della questione, in quanto si
sarebbe dovuto impugnare l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 27 della legge 29
aprile 1976, n. 177, che stabilisce in 15 anni di servizio effettivo
il requisito minimo per aver diritto alla pensione, o per la
infondatezza, in quanto il legislatore può fissare i modi e i
termini per il conseguimento della pensione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale della disposizione denunciata (sentenza n. 444 del
1990) e che quindi essa è stata espunta dall'ordinamento;
che la questione, quindi, è da dichiararsi manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme
sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte