Ordinanza n. 504/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 2700Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promosso
con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Pretore di Tione, iscritta
al n. 289 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 (reg. ord. n.
289 del 1985), il Pretore di Tione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n.
689 ("Modifiche al sistema penale") in riferimento all'art. 24 Cost.
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, consentendo
che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
l'atto pubblico esplichi la sua tipica efficacia probatoria (art.
2700 cod. civ.), verrebbe a violare il diritto alla difesa del
cittadino opponente, il quale, per contestare i fatti a lui
addebitati non avrebbe, a sua disposizione, altro strumento
processuale che la querela di falso:
che, secondo tale giudice, in un giudizio avente ad oggetto
proprio l'atto pubblico o comunque un provvedimento ad esso
strettamente conseguenziale, quale l'ordinanza-ingiunzione, il valore
probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 cod. civ. finirebbe con
lo svuotare di contenuto il diritto di difesa dell'opponente
costringendolo ad iniziare una procedura ben più gravosa e lunga di
quella che il legislatore ha previsto per il giudizio di opposizione;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta
eccependo l'inammissibilità o comunque la non fondatezza della
questione;
Considerato che in relazione all'eccezione dedotta dall'Avvocatura
dello Stato, la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza
di rinvio appare sufficiente;
che per quel che riguarda il merito della questione va rilevato
che l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod.
civ. è sancita a tutela del superiore interesse alla certezza
giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali, e sotto
questo aspetto risponde anche ad esigenze di garanzia del buon
andamento della P.A., sicché la riconosciuta falsità di un atto
pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un
più oneroso esercizio dei diritti di difesa dell'opponente, comunque
garantiti attraverso la querela di falso;
che pertanto la questione è manifestamente infondata perché il
maggior onere cui va incontro in sede processuale il cittadino che
intenda negare la veridicità dei fatti attestati da un pubblico
ufficiale, mentre da un lato, trova il suo fondamento nella tutela di
interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti dall'altro, non
limita il diritto di difesa dell'interessato, non essendo precluso a
quest'ultimo attraverso un apposito procedimento, il ricorso ai
normali mezzi di prova.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981
n. 689 ("Modifiche al sistema penale") sollevata, in riferimento
all'art. 24 Cost., dal Pretore di Tione con ordinanza n. 289 del
1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte