Art. 2700 c.c.
Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva