Ordinanza n. 504/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 636/1972
- art. 12d.P.R. 739/1981
- art. 39d.P.R. 739/1981
citata
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 276Codice di procedura civile
- art. 101d.P.R. 636/1972
- art. 39d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito
dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, e dell'art. 39,
primo comma, dello stesso d.P.R. 16 ottobre 1972, n. 636, promosso
con ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Commissione Tributaria
di I grado di Verbania sul ricorso proposto da Di Trani Nicola contro
l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 350 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 (R.O. n. 350
del 1990) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel
procedimento promosso da Di Trani Nicola contro l'Ufficio Imposte
Dirette di Arona, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in
quanto, per la mancata previsione della lettura del dispositivo della
decisione in pubblica udienza, risulterebbe violato l'art. 101, primo
comma, della Costituzione secondo cui la giustizia è amministrata in
nome del popolo italiano;
b) dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, nella parte in cui non prevede la possibilità della scelta del
relatore e le modalità della stessa e il potere del Presidente della
Commissione in materia, non trovando applicazione l'art. 276, ultimo
comma, del codice di procedura civile, e l'art. 118, ultimo comma,
delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, per omesso
richiamo da parte della norma censurata, per violazione degli artt. 3
(principio di razionalità) e 97, primo comma (principio del buon
andamento), della Costituzione;
Considerato che, per quanto riguarda la questione sub a), il
precetto costituzionale invocato non richiede necessariamente la
lettura del dispositivo della decisione in pubblica udienza previsto
appositamente solo per il processo del lavoro di primo e secondo
grado;
che, per quanto riguarda la questione sub b), il potere di
regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonché la discussione
spettano al Presidente della Commissione, in base agli artt. 19,
secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che
prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i
fatti e le questioni della controversia;
che, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene
per ogni giurisdizione, è demandata al relatore la redazione della
motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione,
incompatibilità, ecc.);
che, pertanto, le due questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), nel testo sostituito dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre
1981, n. 739, e 39, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevate, in riferimento rispettivamente all'art. 101, primo
comma (prima questione) e agli artt. 3, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione (seconda questione), dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte