Ordinanza n. 506/1995
Altra decisione · depositata il 14/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 10legge 457/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12
(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione
del 19 novembre 1981), come modificato dall'art. 10 della legge
regionale 2 dicembre 1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione,
gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia residenziale
pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio-5 maggio 1994
dal TAR per l'Emilia-Romagna di Bologna, sul ricorso proposto da
Geraci Angelo contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al
numero 329 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di costituzione di Geraci Angelo;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Angelo Geraci per
l'annullamento della decisione assunta dalla Commissione per
l'edilizia residenziale pubblica con la quale era stato respinto il
ricorso da lui presentato avverso il provvedimento di esclusione
dalla graduatoria speciale riservata alle "giovani coppie" di cui
all'art. 11 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984,
n. 12, e successive modificazioni, il TAR per l'Emilia-Romagna, con
ordinanza emessa in data 17 febbraio-5 maggio 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge
della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per
l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre
1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre
1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo
1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e
disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica);
che l'impugnata disposizione prevede l'istituzione di una
graduatoria speciale, in aggiunta a quella d'ordine generale, nella
quale vengono inseriti i gruppi sociali, fra cui quello delle
"giovani coppie", ai fini della immediata individuazione dei
beneficiari della quota di alloggi di superficie minima da assegnarsi
ai nuclei familiari di una o due persone;
che, a parere del giudice a quo, il denunciato art. 11, primo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.
12, con l'includere nel novero delle famiglie di nuova istituzione,
alle quali è consentita la possibilità di beneficiare di alloggio
popolare tramite inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle
senza figli, e non anche quelle con figli a pari anzianità di
formazione, finisce con il costituire un impedimento alla formazione
di nuove famiglie, penalizzando irragionevolmente la maternità,
ponendosi altresì in contrasto con il fondamentale diritto di ogni
cittadino di costituire una famiglia, e con il principio di
uguaglianza, non potendo la presenza di un figlio essere considerata
elemento idoneo a giustificare una diversità di trattamento
nell'ambito dei nuclei familiari di recente formazione;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non ha spiegato
intervento la Regione interessata mentre si è costituito, ma fuori
termine, Angelo Geraci che ha concluso per l'accoglimento della
questione;
Considerato che la norma censurata è stata sostituita dall'art.
10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli
alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare gli
appartenenti ai gruppi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti
nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo i criteri di
ripartizione definiti dal comune stesso e, quindi, non più solo ai
nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla previgente
disposizione;
che in relazione alle menzionate modifiche legislative, si impone
la restituzione degli atti al giudice a quo cui spetta di valutare
l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio innanzi a
lui pendente, segnatamente sotto il profilo della persistente
rilevanza della sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte