Ordinanza n. 508/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 566, ottavo
comma, e 542, secondo comma, del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 438 dello stesso codice, promosso con ordinanza
emessa il 10 aprile 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento
penale a carico di Vishas Fadil, iscritta al n. 453 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 10 aprile
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 566, ottavo
comma, e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 438 dello stesso codice, "nella parte in cui non
prevedono la motivazione del dissenso del P.M. al rito abbreviato e
la possibilità per il giudice di sindacare tale dissenso applicando
ugualmente la riduzione di pena se ritiene il dissenso
ingiustificato";
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile
promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi
dell'art. 566 del codice di procedura penale;
e che, quindi, oggetto di censura è in effetti il solo art.
452, secondo comma, del codice di procedura penale, le due rimanenti
disposizioni risultando coinvolte nel giudizio di legittimità
soltanto perché l'una contiene un espresso richiamo all'art. 452,
secondo comma, e l'altra perché si richiama alla riduzione di un
terzo della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del
rito (v. ordinanza n. 392 del 1990);
che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
con sentenza n.183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano
con ordinanza del 10 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte