Ordinanza n. 509/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), così come introdotto e modificato dalla legge 10
ottobre 1986 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1990
dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Trimboli Rocco, iscritta al n. 400 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 27 marzo 1990, il Tribunale di
Sorveglianza di Brescia sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), così come introdotto
e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, con riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione;
che nell'ordinanza espone il Tribunale che la questione riguarda
un condannato con unica sentenza alla pena di anni 3 e mesi sei di
reclusione, di cui anni tre inflitti per il reato più grave di
concussione, e i residui sei mesi per la continuazione relativa a
reati di lieve entità di peculato e falso;
che di tale pena l'interessato ha già scontato in custodia
cautelare anni 1 e giorni 17, sicché la pena residua è di gran
lunga inferiore ad anni tre di reclusione;
che, a fronte della richiesta di affidamento in prova al
servizio sociale, il Tribunale ha, però, rilevato che la sentenza n.
386 del 1989 di questa Corte avrebbe bensì escluso dal computo della
"pena inflitta", ai fini dell'istituto in esame, la parte di pena
espiata, purché, però, si tratti di pene irrogate con sentenze
diverse;
che, nella specie, invece la pena unica è stata inflitta con
unica sentenza in quanto è stato applicato il disposto di cui
all'art. 81, secondo comma, codice penale, sicché il Tribunale si
domanda se, trattandosi di reato continuato, il privilegium
favorabile che lo contraddistingue non debba dispiegare i suoi
effetti anche in sede esecutiva e perciò tenersi conto soltanto
della pena da espiare ancorché inflitta con unica sentenza;
che conseguentemente, al fine di vedere risolto quest'ultimo
quesito, il Tribunale solleva la questione di legittimità
costituzionale innanzi a questa Corte;
Considerato che la questione viene sollevata in forma perplessa e,
comunque - come bene ha osservato l'Avvocatura Generale riguarderebbe
la mera interpretazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. che
spetta innanzitutto al giudice di merito (cui, peraltro,
soccorrerebbe l'utile indicazione di cui all'art. 671 cod. proc.
pen.);
che, tuttavia, non può la Corte esimersi dal rilevare che, in
realtà, il problema è inesistente in quanto frutto di equivoco
giacché, se è vero che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte
ha risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da
più sentenze, è pur vero, però, che già nelle prime righe della
motivazione in diritto (par. 2) la sentenza faceva riferimento
all'art. 76, primo comma, cod. pen. quale fonte del "cumulo delle
pene inflitte con una o più sentenze di condanna";
che, d'altra parte, non poteva essere diversamente in quanto
l'art. 76, primo comma, codice penale, così come l'art. 73 che pure
si riferisce a pene della stessa specie, sono correlati all'art. 71
(in testa al Capo) che disciplina proprio la condanna per più reati
con unica sentenza: sicché è proprio e soltanto questa l'ipotesi
cui gli artt. 73 e 76 cod. pen. si coordinano per contemplare
l'istituto della pena unica;
che, in effetti, l'estensione del principio di cui ai detti
articoli (e in particolare del primo comma dell'art. 76 cod. pen. su
cui si svolge la citata sentenza della Corte) anche ai casi di pene
irrogate con più sentenze di condanna, dipende dal disposto di cui
al successivo art. 80 cod.pen., sicché la previsione principale del
legislatore è proprio quella concernente l'ipotesi che preoccupa il
Tribunale rimettente, e il contenuto della decisione di questa Corte
a fortiori è perciò ad essa riferibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), così come introdotto
e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata dal
Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza 27 marzo 1990, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte