Art. 73 c.p.Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

[1]Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

[2]Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.139

[3]Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

139

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: [...] b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 144 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art73 · fonte su Normattiva