Quando la stessa persona ha commesso due delitti, ciascuno dei quali importa in concreto l'ergastolo, si applica la pena di morte (art. 72). La Commissione parlamentare, ritenendo che la pena di morte non debba essere inflitta, se non quando lo consenta il titolo del reato, e che non possa giustificarsi con la sola ragione della pericolosità del delinquente, propose di eliminare la pena capitale e di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento continuo. Io non vedo la ragione per la quale due delitti gravissimi non possano importare la pena di morte, anche se, isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. Se una semplice circostanza aggravante può far salire sino alla pena capitale, perchè tale effetto dovrebbe essere negato, nei casi più gravi, al concorso di reati? Nell'ipotesi in esame non si è comminata la pena di morte soltanto per la pericolosità del reo (quantunque questa apparisca evidentemente massima), come suppone la Commissione, ma la si è stabilita altresì in considerazione della pluralità dei gravissimi delitti perpetrati, cioè in base ad un elemento non solo subiettivo, ma anche obiettivo. La pena deve essere proporzionata all'attività delittuosa esplicata dal colpevole, e però essa deve salire al massimo grado quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso criterio dimostrerebbe o l'impotenza del sistema penale, o l'incoerenza del legislatore. Se si ricorresse soltanto all'espediente di inasprire l'ergastolo con la segregazione continua, la pena, almeno per ciò che attiene alla sua esemplarità e alla sua efficacia preventiva, non conseguirebbe il proprio scopo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 48
Le predette ragioni servono a giustificare anche la applicazione dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni (art. 73). Questa disposizione, che costituiva l'ultimo capoverso dell'articolo 82 del progetto (78 del codice), venne trasportata nell'articolo 73 del codice (77 del progetto), per evidenti ragioni di euritmia, trattandosi di una sostituzione di pena, e non di una limitazione al cumulo di pene, la quale materia è bene rimanga oggetto esclusivo dell'articolo 78.
Relazione al Codice penale (1930), n. 49
Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della medesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a ventiquattro anni) si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. È questo il sistema del così detto cumulo materiale delle pene, il quale però trova un limite insuperabile nel quintuplo della più grave fra le pene concorrenti (articoli 73, 78). La Commissione parlamentare, senza esporre le ragioni della sua proposta, consigliò di stabilire invece lo stesso limite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al triplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il limite del quintuplo. Ma appunto perchè nell'ipotesi dell'articolo 73, e nelle altre analoghe (articoli 74 e 75), non si tratta di reato continuato, bensì di concorso materiale di reati, una differenza di pena ci deve essere. D'altra parte, nel reato continuato si applica la pena per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Il giudice quindi ha il potere discrezionale di scegliere quella quota di aumento che ritiene congrua, entro lo spazio del triplo della pena base. Nell'ipotesi di concorso materiale, invece, non si tratta di aumentare una pena base, ma di sommare le varie pene, entro il predetto limite insuperabile. Nel reato continuato, in sostanza, si applica il sistema dell'assorbimento, perchè il reato si considera unico, salvo l'aggravamento stabilito per far sentire al reo la responsabilità per le diverse violazioni di legge da lui commesse. È per questo che taluni considerano, sia pure impropriamente, la continuazione delittuosa come circostanza aggravante. Nel caso del concorso di reati è escluso non solo l'assorbimento, ma altresì il così detto cumulo giuridico (adottato dal codice del 1889), mentre è prescritto il cumulo materiale con le opportune limitazioni, allo scopo di evitare le conseguenze aberranti a cui può dar luogo, sia pure eccezionalmente, un principio per sè giusto. La natura e gli effetti dei due istituti, quindi, sono essenzialmente diversi, e però essi non possono e non debbono avere parità di trattamento. Il limite massimo del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti non sembra eccessivo se si pensa che esso si applicherà solo nei casi in cui molto numerosi sono i delitti commessi. Le predette ragioni rispondono adeguatamente anche alle analoghe proposte formulate dalla Commissione in relazione agli articoli 78, 79 e 82 del progetto definitivo (articoli 74, 75, 78 e 79 del codice).
Relazione al Codice penale (1930), n. 50