Ordinanza n. 51/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi
con le ordinanze emesse dal Pretore di Modena il 10 giugno 1981, dal
Tribunale di Pinerolo il 17 febbraio 1982 e dalla Corte d'appello di
Lecce il 23 aprile 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 259,334 e 389
del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 269,290 e 310 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Robasto Giuseppe e di Nico
Vittorio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente
sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d.
"industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o
fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di
aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le
qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica,
porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che
commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale
di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, soprattutto in
relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in
aggiunta alla pena detentiva;
b) in riferimento agli artt 3, 11 e 41 Cost., in quanto verrebbe "a
limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che
nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato
prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato
intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai
regolamenti comunitari";
considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione sub a) e inammissibile per difetto
di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i giudici a
quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad affermare
che le sollevate questioni di legittimità costituzionale apparivano
"rilevanti ai fini della decisione della causa";
che con ordinanza n. 19 del 1983 è stata rispettivamente
dichiarata la manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità
delle medesime questioni;
che anche le ordinanze emesse dal Tribunale di Modena in data 10
giugno 1981 e dal Tribunale di Pinerolo in data 17 febbraio 1982
omettono ogni cenno al fatto e contengono analoghe, apodittiche
affermazioni sulla sussistenza della rilevanza;
che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità, per
assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni
sollevate dai Tribunali di Modena e Pinerolo e la manifesta
infondatezza della questione sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce,
che non ha addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già
nelle precedenti occasioni esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, sollevate dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza in data 17
febbraio 1982 (r.o. 334/1982), in riferimento all'art. 3 Cost., e dal
Tribunale di Modena, con ordinanza in data 10 giugno 1981 (r.o.
259/82), anche in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965
sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza in data 23
aprile 1982 (r.o. 389/82), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte