Ordinanza n. 51/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
- art. 4legge 638/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293
(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), promossi con tre ordinanze emesse il 21 maggio 1992 dal
Tribunale di Chieti e con una ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal
Pretore di Lanciano nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.P.S. e
Cespa Concetta ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 413, 414,
415 e 418 del registro ordinanze 1992 e tutte pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Cespa Concetta, De Berardinis
Antonina e Buzzelli Tommaso, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Chieti, con tre identiche ordinanze
emesse il 21 maggio 1992 (R.O. nn. 413, 414, 415 del 1992) ed il Pretore di Lanciano con ordinanza del 12 giugno 1992 (R.O. n. 418 del
1992) hanno sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638 e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge
20 maggio 1992, n. 293;
che quest'ultima norma ha interpretato la precedente
disposizione nel senso di conservare l'integrazione al minimo su una
sola pensione nell'ipotesi di cumulo di due trattamenti integrati;
che i giudici a quibus sottolineano come l'esclusione del
diritto a più integrazioni sia del tutto contraria alla
giurisprudenza di legittimità ed alle decisioni di questa Corte di
cui alla sentenza n. 418 del 1991 e all'ordinanza n. 21 del 1992 e
come con lo strumento dell'interpretazione autentica sia stato
irragionevolmente introdotto un dato normativo contrastante con la
precedente disciplina;
che inoltre, premessa la natura previdenziale (e non
assistenziale) della pensione minima, la riduzione del trattamento
complessivo (invece della sua conservazione grazie alla
cristallizzazione), a parere dei rimettenti, risulterebbe lesiva del
diritto alla previdenza, oltre che irragionevole;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, pregiudizialmente rilevando la mancata conversione in legge
dell'impugnato decreto-legge;
che si sono infine costituite davanti alla Corte le parti private, che hanno insistito per la declaratoria d'illegittimità;
Considerato che le questioni, concernenti la medesima norma,
possono essere riunite e congiuntamente decise;
che il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, contenente
l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici a quibus perché
antitetica a quella di cui alla sentenza n. 418 del 1991 di questa
Corte, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta
giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992;
che pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293
(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Chieti e dal Pretore di
Lanciano con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte