Ordinanza n. 51/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice
di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1997 dal
pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Riegel Franz
e altri, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, per reati
riguardanti l'inquinamento ambientale, i difensori degli imputati
dichiaravano, nell'udienza del 14 novembre 1997, di aderire
all'astensione collettiva dall'attività giudiziaria proclamata a
livello nazionale;
che, nel qualificarla legittima per l'osservanza di forme e
procedure, il pretore di Verbania, dovendo rinviare il dibattimento,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede, fra i casi
di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della
prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato
dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva";
che, ad avviso del giudice a quo la normativa censurata
contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perché in
mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata l'attività
giurisdizionale e l'obbligatorietà dell'azione penale, diventando
inevitabile il differimento delle udienze con riflessi sulla
prescrizione dei reati;
che la disposizione sarebbe altresì irragionevole, perché gli
imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la
loro responsabilità;
che, infine, la questione sarebbe rilevante, perché - se accolta
- consentirebbe la sospensione della prescrizione, così evitando che
l'astensione collettiva cagioni la lesione di altri interessi
costituzionalmente protetti.
Considerato che ritorna all'esame della Corte, per contrasto con
gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,
"nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del
procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il
rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei
difensori all'astensione collettiva", con ciò recando pregiudizio
alla funzione giurisdizionale, all'organizzazione giudiziaria, al
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e, altresì, al
canone di ragionevolezza;
che la norma paleserebbe, inoltre, intrinseca irragionevolezza,
consentendo tempi diversi per l'accertamento delle responsabilità
penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;
che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato
l'infondatezza - e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del
1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, fra i
quali anche quelli invocati dal pretore di Verbania;
che la questione all'esame è stata prospettata anche in
relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale;
che il giudice a quo sollecita una pronuncia additiva volta a
introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della
prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge;
che va confermato l'orientamento di questa Corte nel senso della
inammissibilità (v. sentenza n. 114 del 1994), perché spetta al
legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli
interessi in gioco, valutare l'opportunità di qualsiasi inasprimento
della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità, atteso che
le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella
tutela penale (sentenze nn. 455 e 447 del 1998).
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,
dal pretore di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte