Ordinanza n. 51/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25Codice di procedura civile
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze
emesse il 17 luglio 2000 dal tribunale di Palmi, il 19 luglio 2000
dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed il
16 giugno 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, iscritte rispettivamente ai nn. 658, 687 e 701
del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 46 e 48 dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche
contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,
il tribunale di Palmi, con ordinanza del 17 luglio del 2000, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (r.o. n. 658 del
2000), la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
con ordinanza del 19 luglio 2000, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione (r.o. n. 687 del 2000), il "giudice istruttore" [recte:
giudice unico] del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con
ordinanza del 16 giugno del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24,
47, 76, 101, 102 e 104 della Costituzione (r.o. n. 701 del 2000),
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in
vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "terzo comma
dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto
dall'art. 25 c.p.c. del decreto legislativo n. 342 del 1999"
nell'ordinanza registrata al n. 687 del 2000], nella parte in cui
stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il
9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide
ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere
adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -
al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa
previsti;
che nei giudizi registrati ai numeri 687 e 701 del 2000 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità della sollevata questione, perché la disposizione
censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza n. 425 del 2000.
Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge
(il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 687 del
2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente
denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze
di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551
del 2000 e n. 24 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli
evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal
tribunale di Palmi, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, dal giudice istruttore presso il tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte