Ordinanza n. 512/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 413/1978
usata come parametro
citata
- art. 69Codice penale
- art. 4Codice penale
- art. 6legge 220/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 lett. d), del
d.P.R. 4 agosto 1978, n.413, (Concessione di amnistia e indulto),
promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1980 dal Tribunale di
Modena nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bazzani Mauro,
iscritta al n.788 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.20 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo:
Ritenuto, in fatto, che il Tribunale di Modena, con ordinanza 3
luglio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art.3, lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, con
riferimento all'art.3 Cost.:
che rilevava il Tribunale nell'ordinanza come il legislatore,
concedendo l'amnistia di cui al d.P.R. citato anche ai furti
duplicemente aggravati, purché attenuati dalla circostanza di cui
all'art. 62 n. 4 cod.pen., esige però altresì che la circostanza
stessa sia stata dal giudice ritenuta almeno equivalente alle
circostanze aggravanti contestate;
che ciò, infatti, è oggi reso possibile dalla riforma
intervenuta con d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella l. 7
giugno 1974 n. 220, che all'art. 6 aveva modificato l'ultimo comma
dell'art. 69 cod.pen., consentendo il giudizio di bilanciamento anche
nei confronti delle circostanze che aggravano la pena in modo
indipendente da quella base prevista per il reato;
che dell'impossibilità di uguale operazione per il periodo
antecedente il legislatore si era dato carico disponendo che, per
godere dell'amnistia di cui al d.P.R. 22 maggio 1970 n. 283, concessa
anche per il furto aggravato, fosse sufficiente il ricorso
dell'attenuante in parola;
che, però, restavano per tal modo scoperti tutti i fatti
commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del
1974, cui non poteva essere applicata né l'una né l'altra amnistia,
così determinandosi un ingiustificato trattamento diverso per
situazioni identiche;
che, pertanto, il Tribunale non poteva applicare l'amnistia al
delitto di furto duplicemente aggravato, commesso da tale Mauro Barra
il 22 novembre 1970, nonostante che la sentenza di condanna 29
ottobre 1971 avesse riconosciuto ricorrere nella specie l'attenuante
di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato, in diritto, che in tema di amnistia ed indulto
l'epoca del commesso reato non è elemento trascurabile perché,
anzi, anche in relazione ad esso si determina la differenza fra reati
cui è applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne
restano esclusi;
che, trattandosi, quindi di un elemento che il legislatore fissa
avvalendosi di poteri assolutamente discrezionali, non sindacabili in
questa sede, la Corte non può presumere che il legislatore sia
caduto in errore, soltanto perché in precedenza si era regolato in
modo diverso;
che conseguentemente la sollevata questione è inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413,
sollevata dal Tribunale di Modena con ordinanza 3 luglio 1980, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte