Ordinanza n. 512/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 406Codice di procedura penale
- art. 407legge 332/1995
- art. 21legge 332/1995
citata
- art. 414Codice di procedura penale
- art. 407Codice di procedura penale
- art. 434d.lgs. 271/1989
- art. 243Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 436, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30
gennaio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Savino
Filippo, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli,
con sentenza dell'11 novembre 1983, aveva pronunciato il
proscioglimento di Savino Filippo dall'imputazione di omicidio
volontario in danno di Galli Ciro;
che, successivamente, a distanza di oltre dieci anni da tale
pronuncia, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia
inducevano il Pubblico ministero a domandare la revoca della sentenza
di proscioglimento a norma dell'art. 434 e seguenti del codice di
procedura penale e dell'art. 243 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
che, con provvedimento del 4 maggio 1994, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva la
revoca della sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti
del Savino, con contestuale autorizzazione alla riapertura delle
indagini, fissando il termine di sei mesi per il compimento delle
stesse;
che, alla scadenza del semestre, il Pubblico ministero eccepiva
l'illegittimità costituzionale dell'art. 436, comma 3, del codice di
procedura penale;
che, con ordinanza del 30 gennaio 1995, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale,
nella parte in cui "per il compimento delle indagini riaperte a
seguito di sentenza di non luogo a procedere stabilisce un termine
improrogabile non superiore a sei mesi";
che il rimettente ravvisa violazione del principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale, per non essere il pubblico
ministero in grado di compiere tutta l'attività investigativa
ritenuta necessaria, un ostacolo non superabile solo considerando la
preesistenza di un'attività acquisitiva (svolta, peraltro, nel caso
di specie, dal giudice istruttore) giacché tale attività - che non
ha condotto ad "utili risultati" - va verificata e sviluppata con gli
elementi di nuova acquisizione;
che, proprio per rendere effettivo l'esercizio dell'azione
penale, l'art. 406 del codice di procedura penale facoltizza il
pubblico ministero a chiedere più proroghe del termine previsto
dall'art. 405, in tal modo consentendo al giudice il controllo sulla
necessità di prorogare il termine per le indagini per l'oggettiva
impossibilità di concluderle nel termine stabilito dalla legge;
che, in tal modo, risulterebbe vulnerato anche il principio di
eguaglianza, per la differenza di trattamento non giustificabile fra
la disciplina della durata delle indagini iniziate per la prima volta
e la disciplina della durata delle indagini riprese dopo la revoca
della sentenza di non luogo a procedere (ovvero della sentenza di
proscioglimento pronunciata nel vigore del codice abrogato);
che l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione sarebbe
compromessa anche perché, relativamente ai reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale (addebitati
nel caso di specie), il termine iniziale è addirittura di un anno, a
prescindere dall'operatività dell'istituto della proroga, con la
conseguenza che non trova comunque giustificazione il più ristretto
termine assegnato alle indagini per tali reati a seguito di revoca
della sentenza di non luogo a procedere (ovvero della sentenza di
proscioglimento pronunciata nel vigore del codice abrogato);
che davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che nessuna violazione del principio
dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è nella
specie ravvisabile perché, come già questa Corte ha avuto occasione
di statuire in via generale, "la previsione di specifici limiti
cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari"
rappresenta la risultante di una precisa scelta della legge-delega al
fine di soddisfare, da un lato, la "necessità di imprimere
tempestività alle investigazioni" e, dall'altro lato, l'esigenza "di
contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a
tali indagini è assoggettato", con la conseguenza che quel termine,
in sé e per sé considerato, non costituisce "un fattore che sempre
e comunque è astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il
pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché
l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione
viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un
verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire,
allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione",
mentre, sotto altro profilo, può essere adeguatamente soddisfatto,
fra l'altro, con "la riapertura delle indagini di cui all'art. 414
del codice di procedura penale" (v. ordinanze n. 48 del 1993 e n.
485 del 1993);
che, con specifico riferimento alla durata delle indagini in caso
di revoca della sentenza di non luogo a procedere, mentre va
affermata - per l'identica ratio decidendi riferibile alle pronunce
ora ricordate - la piena compatibilità del termine improrogabilmente
stabilito dalla norma denunciata con il principio sancito dall'art.
112 della Costituzione, deve essere anche precisato come il
"correttivo" sopra indicato trovi sicura applicazione pure nel caso
di riapertura delle indagini, essendo la richiesta di rinvio a
giudizio solo uno degli epiloghi possibili dell'attività di indagine
spiegata dal pubblico ministero;
che pure a tacere della alternatività del petitum perseguito dal
giudice a quo - oscillante, attraverso il richiamo a plurimi tertia
comparationis incentrati sull'estensione ora della proroga ora del
particolare regime stabilito per taluni tipi di reato dall'art. 407
del codice di procedura penale - anche le questioni che invocano
l'art. 3 della Costituzione sono prive di fondamento;
che con riferimento alla mancata previsione sia della proroga
delle indagini - e, quindi, alla dedotta disparità di trattamento
rispetto alle prescrizioni dell'art. 406 del codice di procedura
penale - sia del regime contemplato per i delitti rientranti
nell'elencazione dell'art. 407, comma 2, lettera a, del codice di
procedura penale (sostituito dall'art. 21 della legge 8 agosto 1995,
n. 332, un assetto normativo, quest'ultimo, che, tuttavia, non
modifica i termini della questione), la diversità di disciplina si
rivela non irrazionale né arbitraria;
che, infatti, mentre, per un verso, il limite invalicabile dei
sei mesi trova giustificazione nel rilievo che la riapertura delle
indagini consegue alla revoca della sentenza di non luogo a procedere
(nella specie, anzi, alla revoca di una sentenza di proscioglimento
pronunciata nel vigore del codice abrogato), con la possibilità di
utilizzare le fonti di prova (o le prove) acquisite prima della
sentenza suddetta, per un altro verso, la presenza di un
provvedimento di non luogo a procedere costituisce ragionevole
elemento ostativo a sottoporre il prosciolto al regime della durata
delle indagini previsto per le indagini compiute per la prima volta;
che tutto ciò emerge, anzitutto, dalla prima subdirettiva
dell'art. 2, numero 56, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
che prescrive la "determinazione dei casi e delle forme, con idonee
garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione
penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo
a procedere indicate nel numero 52", garanzie correttamente non
circoscritte dal legislatore delegato al contraddittorio previsto
dall'art. 435, comma 3, ma estese a ricomprendere la previsione di
"un termine massimo di sei mesi per lo svolgimento delle nuove
indagini" (v. Relazione al progetto preliminare, pag. 229), così da
evitare l'applicabilità di termini troppo estesi per la persona nei
confronti della quale, all'esito delle indagini (o della fase
istruttoria), sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere
(o di proscioglimento);
che, dunque, le questioni, sono da ritenere manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli con ordinanza del 30 gennaio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte