Ordinanza n. 514/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 580/1967
usata come parametro
citata
- art. 515Codice penale
- art. 3legge 580/1967
- art. 10legge 580/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della
legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999 dalla
Corte di cassazione, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio
principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Diran Gurdjian Rosati per il ricorrente e
l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
persona imputata del reato di frode nell'esercizio del commercio
(articolo 515 codice penale), per avere commercializzato, quale
rappresentante legale di una società molitoria, farina 00 di grano
tenero avente un contenuto di "ceneri" superiore dello 0,03% rispetto
a quello massimo previsto dalla legge, la Corte di cassazione, terza
sezione penale, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari), per contrasto con gli artt. 3, 10 (recte: 11) e 41
Cost.;
che il remittente richiama la sentenza n. 443 del 1997, con
la quale questa Corte, nel dichiarare illegittimo l'art. 30 della
citata legge n. 580 del 1967, ha affermato che la disparità di
trattamento tra le imprese nazionali e le imprese comunitarie, pure
irrilevante per il diritto comunitario, non lo è per il diritto
costituzionale italiano e che, in assenza di una disciplina uniforme
in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra
imprese che agiscono nello stesso mercato in concorrenza tra loro
opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di
adeguamento del diritto interno ai principî stabiliti nel trattato
istitutivo della Comunità europea e quindi nel senso di impedire che
le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il
legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria;
che, muovendo da tale precedente, il giudice a quo ritiene
che, "nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi
stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e nella
commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di
ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario,
nel territorio della Comunità europea", l'art. 7 della legge n. 580
introdurrebbe una discriminazione in danno dei produttori nazionali
di pasta, comprimendo inoltre ingiustificatamente la loro libertà di
iniziativa economica;
che si è costituita in giudizio la parte privata nel
processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l'art. 7
della legge 4 luglio 1967, n. 580, oggetto di censura, si limiti a
stabilire i tipi e le caratteristiche che devono presentare le farine
di grano tenero destinate al commercio, senza dettare alcuna
disciplina della produzione e della commercializzazione delle paste
alimentari, ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, non essendone dimostrata la rilevanza ai fini della
decisione.
Considerato che la disposizione censurata classifica le farine di
grano tenero destinate al commercio secondo tipi e denominazioni
internazionalmente riconosciuti, ma non è finalizzata alla
disciplina della produzione e commercializzazione delle paste
alimentari, cui sono invece dedicati gli articoli 28 e seguenti della
legge n. 580 del 1967;
che non risulta dalla ordinanza di rimessione che la farina
di grano tenero commercializzata dall'imputato sia stata utilizzata
per la produzione di paste alimentari;
che comunque, anche ove tale circostanza fosse dimostrata,
essa potrebbe porre in questione la legittimità costituzionale della
normativa sulle paste alimentari e non certo quella sulla farina di
grano tenero, che può avere molteplici usi, previsti dalla stessa
legge n. 580 cit.;
che dunque la censura è estranea al contenuto precettivo
della disposizione di cui si denuncia l'illegittimità
costituzionale, sicché la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 luglio 1967,
n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, terza sezione penale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte