Ordinanza n. 515/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 632/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto
comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, ("Misure urgenti per
l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito con
modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767 ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632,
recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale
navigante"), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Cassa
Marittima Tirrena e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 10 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione della Cassa Marittima Tirrena,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel giudizio promosso dalla Cassa Marittima Tirrena
per gli infortuni sul lavoro e le malattie contro il Ministero della
sanità per il rilascio di taluni immobili di proprietà della Cassa
medesima, nonché per la corresponsione di un corrispettivo per l'uso
di detti immobili, il Tribunale Civile di Genova con ordinanza emessa
il 13 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981
n. 632 ("misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale
navigante"), convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1981,
n. 767, per contrasto con l'art. 42 Cost.;
Considerato che tale asserito contrasto viene ipotizzato dal
giudice a quo in relazione al fatto che la disposizione normativa in
esame, nel disporre che i beni immobili appartenenti alla gestione
previdenziale delle Casse marittime e destinati alle esigenze delle
soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in
uso all'assistenza sanitaria al personale navigante, avrebbe attuato
una sorta di espropriazione senza corrispettivo, e ciò sulla base di
una interpretazione della norma stessa che considera il predetto
vincolo come gratuito;
che una diversa interpretazione dell'art. 1, comma quarto, del
D.L. n. 632 del 1981, secondo cui l'assoggettamento dei beni immobili
in questione al vincolo di destinazione in uso dell'assistenza
sanitaria al personale navigante non implichi la gratuità del
rapporto conseguente, non è affatto esclusa dalla formulazione della
norma stessa che non fa alcun riferimento al carattere della
gratuità;
che, in applicazione del principio ormai pacifico secondo cui il
giudice di merito fra più interpretazioni possibili debba scegliere
quella che ritenga conforme al dettato costituzionale, la questione
proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui
risoluzione è rimessa al giudice di merito;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981,
n. 632 ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale
navigante") convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981,
n. 767, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. dal Tribunale civile
di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 10
del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte