Ordinanza n. 517/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4d.P.R. 1081/1970
- art. 254d.P.R. 1081/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo
comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza) e dell'art. 130,
ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
3 dicembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sul ricorso proposto da Fontana Gaetano contro la
direzione provinciale del tesoro di Lecce, iscritta al n. 286 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento di Pellitteri Domenico, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
regione Puglia, con ordinanza del 3 dicembre 1998 (r.o. n. 286 del
1999) ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio
1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), con riferimento all'art. 36 della Costituzione;
che il giudice a quo dopo una breve rassegna delle sentenze
già pronunciate in materia dalla Corte dei conti, anche in sezioni
riunite, conclude che, in forza di varie disposizioni vigenti,
sarebbe da ritenere sussistente, tuttora, nell'ordinamento, il
divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni o di due o
più trattamenti di quiescenza ovvero di retribuzione e pensione
(art. 1, quarto comma, della legge n. 324 del 1959; art. 99, secondo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, settimo comma, della
legge n. 324 del 1959; art. 17 della legge n. 843 del 1978 ed art. 15
del d.-l. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980);
che - sottolinea il giudice rimettente - l'orientamento
giurisprudenziale delle sezioni riunite della stessa Corte dei conti,
favorevole al riconoscimento della esistenza nell'ordinamento del
divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative su pensione
e retribuzione, costituisce il "diritto vivente" e ne chiede, quindi,
la verifica sul piano costituzionale;
che, sempre secondo il giudice rimettente, perdurando
l'inerzia del legislatore, al quale spettava l'individuazione
concreta del limite al di sotto del quale tale divieto non può
essere operante, riprenderebbe vigore l'art. 2, settimo comma, della
legge n. 32 del 1959, che pone, in termini generali, il divieto di
cumulo delle indennità integrative speciali; ne deriverebbe
violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità
integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far
fronte alle normali esigenze di vita, cosicché non potrebbe essere
legittimamente negata o sospesa;
che in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che
dall'accoglimento della presente questione deriverebbe il buon esito
del giudizio principale;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra richiamata
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito
la inammissibilità della questione ed ha concluso per la
infondatezza della stessa;
che nel giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto Pellitteri Domenico, il quale ha giustificato il proprio
intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di
ottenere le indennità in questione nel periodo in cui ha prestato
opera retribuita alle dipendenze di un istituto pubblico,
concludendo, nella ipotesi in cui la normativa di cui sopra dovesse
ritenersi ancora attuale, per la fondatezza della questione;
che nell'imminenza della data fissata per la camera di
consiglio, l'interveniente Pellitteri Domenico ha depositato una
memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni.
Considerato che con atto depositato in data 11 giugno 1999
Pellitteri Domenico ha dichiarato di voler intervenire nel giudizio
per il quale è stata fissata la camera di consiglio del 27 settembre
2000;
che il predetto interveniente non è stato parte in causa nel
giudizio a quo, e conseguentemente, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte, deve essere riaffermata la
inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa
nel giudizio a quo a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad
altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza
n. 300 del 2000);
che il giudice rimettente muove da un erroneo presupposto
secondo cui persisterebbe, nell'ordinamento vigente, un divieto
generale di cumulo tra due indennità integrative speciali su
pensioni o retribuzioni, secondo un asserito diritto vivente
discendente da sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti
risalenti al 1994 e al 1997, laddove, invece, una tale
interpretazione doveva e deve ancora oggi - nonostante la
sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della stessa Corte
3 gennaio 2000, peraltro non seguita da numerose e più recenti
sentenze nelle diverse sedi regionali e centrali - ritenersi
tutt'altro che maggioritaria o prevalente. Ne consegue che tra le
diverse interpretazioni sulla persistenza del divieto, il giudice
poteva scegliere una interpretazione diversa, da quella che lo stesso
giudice dimostra di ritenere incostituzionale;
che il giudice a quo non tiene conto delle conseguenze
ricollegabili alla cessazione di efficacia - a seguito delle sentenze
n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa Corte - del divieto
generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra
indennità identica o analoga contenuto nelle norme statali che
prevedevano tale divieto, ma non fissavano un limite al di sotto del
quale tale divieto non poteva essere operante;
che il legislatore - giova sottolineare - non è affatto
tenuto, sul piano della costituzionalità, a seguire la via obbligata
del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali derivanti
da trattamenti di pensione o da prestazioni lavorative, essendogli
consentita una serie di soluzioni diverse, ferma l'esigenza di un
equilibrio finanziario del sistema retributivo-pensionistico;
che un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere,
sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore,
cui deve restare la discrezionalità della scelta tra le diverse
soluzioni, anche con differenziazioni temporali collegate alla
diversa nuova natura dell'indennità anzidetta, in relazione al
conglobamento pensionistico e alla diminuita incidenza del problema a
partire dal 1994 (legge 23 dicembre 1994, n. 724);
che dalla giurisprudenza della Corte emerge il principio che
la soluzione esclusa sul piano della legittimità costituzionale è
solo quella del divieto generalizzato di cumulo di indennità
integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa
di un limite al di sotto del quale sia preclusa l'operatività del
divieto;
che, per altro riguardo, a seguito del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, la disposizione sul cumulo della indennità contenuta
nell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324
(sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081) è da
ritenersi espunta dal sistema per abrogazione (ordinanza n. 438 del
1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell'art.
254 dell'anzidetto d.P.R n. 1092 del 1973, nonché a seguito di
sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi secondo e
quinto, dello stesso d.P.R.), contenente disciplina completa riguardo
all'anzidetto cumulo, dichiarata poi costituzionalmente illegittima
con le citate sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993 ;
che l'altra disposizione denunciata, ossia l'art. 130, ultimo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non ha un contenuto autonomo e
presuppone l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante e
non può riguardare ormai l'indennità integrativa speciale, per cui
non ha un legame attuale con il preteso divieto di cumulo della
stessa indennità, ed è quindi irrilevante ai fini della questione
prospettata;
che pertanto la questione sollevata deve ritenersi, sotto
ogni profilo, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge
27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale
in attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Presidente: Mirabelli
Redattore: Chieppa
Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte