Ordinanza n. 519/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 449Codice di procedura penale
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo
comma, 442, secondo comma, e 452, secondo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Vincenzi
Claudio, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 aprile
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, primo
comma, 442, secondo comma, 452, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevedono la motivazione
del dissenso del p.m. al rito abbreviato e la possibilità per il
giudice di sindacare il dissenso applicando ugualmente la riduzione
di pena se lo ritiene ingiustificato";
Considerato che l'ordinanza di rimessione - sebbene pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico
ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo
esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di
autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del
codice di procedura penale - ha denunciato anche gli artt. 438, primo
comma, e 442, secondo comma, dello stesso codice, norme non
applicabili nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990;
ordinanza n. 252 del 1990);
e che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 1990 ora
ricordata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non
consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo
in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio
direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990 nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo
comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Roma
con ordinanza del 3 aprile 1990.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli 438, primo comma, e 442, secondo
comma, del codice di procedura penale, questione sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma con ordinanza 3 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:519 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte