Ordinanza n. 52/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1959 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con ordinanza 24 gennaio 1956 (pervenuta a questa
Corte il 20 gennaio 1959) del Tribunale di Pescara, emessa nel
procedimento penale a carico di Masciovecchio Egidio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 ed
iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1959.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.
D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata
rimessa a questa Corte con l'ordinanza 24 gennaio 1956 del Tribunale di
Pescara;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta
questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14
giugno 1956, n. 146;
che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità
costituzionale delle norme contenute nei commi fo, 2, 3, 4, 6 e 7 del
menzionato art. 113, tali norme, unitamente alle altre ivi indicate,
hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale
fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata
sollevata nella specie questione di legittimità costituzionale;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte