Ordinanza n. 52/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo
comma, del codice penale, in relazione alla legge 25 marzo 1985, n.
121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede), promosso con ordinanza emessa il 24
novembre 1987 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento
penale a carico di Vallese Roberto, iscritta al n. 163 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del
24 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724
del codice penale, "a seguito della entrata in vigore della legge 25
marzo 1985, n. 121, in quanto lo stesso, inteso come rivolto alla
tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato",
è in contrasto con i princìpi di legalità e determinatezza della
fattispecie penale";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 925 del 1988, ha già
dichiarato non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la
questione di legittimità, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 724 del codice penale, in quanto
"l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione
"religione di Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art. 724
del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre
sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciutole, in
conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione,
dagli altri giudici a quibus: cioè, il significato di "religione
cattolica", in quanto già religione di Stato, qualificazione il cui
superamento risulta formalmente sancito con l'entrata in vigore della
legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il ratificare e rendere
esecutivo l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense ed il
relativo Protocollo addizionale, ha dato operatività nel nostro
ordinamento alla dichiarazione contenuta nel punto 1 di quel
Protocollo";
e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 724 del codice penale, in relazione alla
legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), sollevata, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal
Pretore di San Donà di Piave con ordinanza del 24 novembre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte