Art. 724 c.p.
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). 146 ((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
146La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva