Ordinanza n. 52/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 448/1998
- art. 1legge 662/1996
- art. 3-bislegge 140/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e
182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e
dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di
Treviso nel procedimento civile INPS contro Barbaro Luigia ed altri,
iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 - 1ª serie speciale -
dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello - vertente in
materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle
sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte - il
tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 23 maggio del 2000, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);
che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute
nelle more del giudizio a quo e contenenti una serie di disposizioni
dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate
dagli aventi diritto in applicazione alle citate sentenze - vengono a
ledere: a) l'art. 3 Costituzione, nella parte in cui, prevedendo una
liquidazione forfettaria del 5 degli interessi sul dovuto e
dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato
deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati
aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l'art. 38 della
Costituzione, per la conseguente compressione di tali diritti di
natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;
che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal
rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del
1998, per violazione dell'art. 24 Costituzione, in quanto la
previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese
di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione
giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la
tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione
delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi
opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed
eccezioni già dedotte in giudizio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta
infondatezza della sollevata questione;
che si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza
della questione.
Considerato che identiche questioni, sollevate dallo stesso
tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di
costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;
che in tale pronuncia questa Corte - con riferimento alla
questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che
le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte
di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli
interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate
sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di
diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con
riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;
che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel
rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che
alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la
questione va dichiarata manifestamente infondata;
che - dato il nesso di subordinazione logico-processuale di
ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione
dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai
magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre
questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanza n. 534 del
2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento
all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio
1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione - dal tribunale di Treviso, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte