Ordinanza n. 520/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4legge 401/1989
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del
codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio
1991 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Casoria nel
procedimento penale a carico di Orefice Luigi iscritta al n. 549 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Napoli
(Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del
codice penale, nella parte in cui questi prevedono una pena più
grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle circostanze
di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla pena, disposta
dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per chi organizza o
dà pubblicità a pubbliche scommesse;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
quale, argomentando sulla diversità e non comparabilità delle due
fattispecie penali in oggetto, ha concluso per l'infondatezza della
questione;
Considerato che nella determinazione della qualità e della misura
delle sanzioni penali il legislatore dispone della più ampia
discrezionalità, costituzionalmente censurabile soltanto quando
palesemente esorbiti dai limiti della ragionevolezza;
che l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, indicato dal
Pretore rimettente come tertium comparationis, contiene, in realtà,
una gamma abbastanza ampia di ipotesi criminose attinenti
all'esercizio di pubbliche scommesse, sanzionate con pene tra loro
diverse;
che, tra queste ipotesi, il legislatore, nell'esercizio della
sua ampia discrezionalità, ha previsto delitti sanzionati con la
reclusione da sei mesi a tre anni per la repressione
dell'organizzazione di pubbliche scommesse o concorsi pronostici, il
cui esercizio è riservato dalla legge allo Stato o ad altro ente
concessionario, ovvero di scommesse o concorsi pronostici aventi ad
oggetto gare sportive gestite dal C.O.N.I., da organizzazioni da esso
dipendenti o dall'U.N.I.R.E., mentre ha configurato come ipotesi
criminose di natura contravvenzionale - e, nel caso, punite con pene
meno elevate rispetto a quelle previste dalle disposizioni impugnate,
relative al giuoco d'azzardo, - sia la condotta di chi organizza
pubbliche scommesse, per le quali non esiste una riserva di esercizio
allo Stato o ad altro ente (art. 4, primo comma, ultima parte), sia
la condotta di chi, non partecipando all'organizzazione delle
scommesse, si limita a darne pubblicità (art. 4, secondo comma),
sia, infine, la condotta di chi partecipa alle scommesse medesime
(art. 4, terzo comma);
che, sulla base di quanto esposto, le scelte discrezionalmente
compiute dal legislatore nella previsione delle sanzioni penali da
applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali
il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano
palesemente irragionevoli, poiché esse si basano su una valutazione
diversificata in relazione a fatti di differente offensività
sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore
potenzialità criminale delle condotte illecite connesse
all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici,
complessivamente sanzionate in misura più grave rispetto al giuoco
d'azzardo (come chiaramente risulta dall'intero disposto dell'art. 4
della legge n. 401 del 1989, di cui il giudice rimettente ricorda
soltanto le ipotesi di minore gravità);
che, inoltre, la sanzione prevista dal combinato disposto
formato dagli artt. 718 e 719 del codice penale, impugnati nel
presente giudizio, è racchiusa tra limiti edittali tali da
consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione della pena
in proporzione alla gravità del fatto accertato;
che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli
(Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte