Ordinanza n. 521/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 477/1973
usata come parametro
- art. 3legge 477/1973
- art. 35legge 477/1973
- art. 38legge 477/1973
citata
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma
terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato), iscritta al n. 431 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Concetta
Baglieri, insegnante elementare assunta in ruolo a partire dall'anno
scolastico 1977 -78, per l'annullamento del provvedimento del
Provveditore agli studi di Siracusa che ne rigettava l'istanza di
permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età onde
acquisire l'anzianità utile al conseguimento del minimo della
pensione, il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con
ordinanza emessa il 26 settembre 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 (in
motivazione è richiamato l'art. 38, secondo comma) della
Costituzione, dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973,
n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
giuridico del personale diettivo, ispettivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello
Stato);
che l'art. 15 della legge n. 477 del 1973, mentre al primo comma
dispone che, dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo del
personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola
materna, primaria, secondaria ed artistica "avviene" il 1° ottobre
successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di
età", al secondo comma, tuttavia, consente al personale in servizio
al 1° ottobre 1974 che, in forza della norma contenuta nel precedente
comma, doveva essere collocato a riposo, ma non aveva raggiunto il
numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione,
di "rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del
limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età";
che il successivo terzo comma dell'art. 15, censurato
dall'autorità remittente, stabilisce che la disposizione di cui al
secondo comma si applica anche al personale che, "in servizio al 1°
ottobre 1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non
abbia ancora raggiunto il numero di anni richiesti per ottenere il
minimo della pensione";
che, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, stante
la stretta connessione tra il limite di età per l'assunzione dei
dipendenti pubblici e quello prescritto per il loro collocamento a
riposo, determinato in modo tale da garantire il conseguimento del
diritto a pensione, la norma denunciata, che ha riguardo a tutte le
categorie del personale dell'amministrazione scolastica dello Stato,
ha lo scopo di garantire il diritto al trattamento di quiescenza a
tutti i dipendenti che, essendo stati assunti ope legis
prescindendosi dall'età, non avrebbero potuto effettuare il servizio
minimo richiesto qualora fossero stati trattenuti in servizio solo
fino al sessantacinquesimo anno di età;
che, sempre secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione,
la norma denunciata, nella parte in cui esclude la permanenza in
servizio del personale ultrasessantacinquenne docente e non docente
assunto dopo il 1° ottobre 1974, che non abbia maturato l'anzianità
minima per il trattamento di quiescenza, si pone pertanto in
contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una
irrazionale disparità di trattamento tra pubblici dipendenti a
seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1° ottobre 1974,
"poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro
sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di
tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione";
b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in
quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo detta data, in
età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il
conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale
alla pensione minima;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che analoga questione, sollevata dalla medesima
autorità (R.O. nn. 173, 174, 175 e 176 del 1990), è stata decisa da
questa Corte con la sentenza n. 444 del 1990, con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non consente
al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del
65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per
ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su
richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque
non oltre il 70° anno di età);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme
sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato), sollevata dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di
norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n.
444 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte