Ordinanza n. 523/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 375Codice di procedura penale
- art. 415-bisCodice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo
2000 dal tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di M.
P., iscritta al n. 299 del registro ordinanze 2000, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000, il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il tribunale di Siena, in composizione monocratica,
ha sollevato, con ordinanza del 16 marzo 2000, emessa nel corso di un
giudizio penale instaurato a seguito di opposizione dell'imputato a
decreto penale di condanna, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
che nel sollevare la questione l'ordinanza di rimessione
recepisce testualmente a) un'eccezione proposta dalla difesa
dell'imputato, nonché b) il contenuto di altra precedente ordinanza
del 21 gennaio 1998 del giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Milano [r.o. 207/1998];
che, attraverso il richiamo all'eccezione in a) il tribunale
censura le norme sopraindicate nella parte in cui non prevedono che
il pubblico ministero, prima di richiedere l'emissione del decreto
penale di condanna, debba formulare l'invito all'indagato a
presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma
3, cod. proc. pen;
che l'omissione legislativa sarebbe irragionevole e in
contrasto con il principio di uguaglianza alla luce dell'intervento
legislativo che, nell'introdurre in via generale la prescrizione del
previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio,
a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto
di citazione a giudizio (legge 16 luglio 1997, n. 234), non ha posto
analoga disciplina quanto al procedimento per decreto penale, in tal
modo dando luogo a una disparità di trattamento tanto più grave in
quanto in quest'ultimo processo è il pubblico ministero a compiere
gli atti di indagine e a emettere il decreto di citazione a giudizio:
la lacuna legislativa precluderebbe all'imputato di svolgere, tramite
l'interrogatorio, un contraddittorio di replica all'accusa, in modo
da ottenere un decreto di archiviazione; né - aggiunge il rimettente
- tale lacuna potrebbe dirsi giustificata dalla particolarità del
rito, giacché con l'opposizione al decreto penale si instaura un
giudizio in tutto assimilabile a quello ordinario;
che il tribunale aggiunge poi un profilo di possibile lesione
del principio del contraddittorio, quale contenuto nel nuovo testo
dell'art. 111 della Costituzione risultante dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e più esattamente nel suo
nuovo secondo comma, che stabilisce che "ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti ... davanti a giudice terzo e
imparziale": questa prescrizione, osserva il rimettente, deve essere
riferibile non solo alla fase processuale vera e propria ma anche a
quella procedimentale, trattandosi di un principio (peraltro in
precedenza desumibile dagli artt. 3, 24 e 25) che riveste carattere
costitutivo del rito accusatorio, cosicché anche per questo aspetto
l'impugnata disciplina del rito per decreto contrasterebbe con la
Costituzione;
che attraverso il richiamo testuale dell'ordinanza sopra
indicata in b) infine, il giudice rimettente deduce il contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la mancata giustificazione
della diversificazione legislativa tra rito per decreto e altri
modelli processuali, una volta che l'assetto complessivo del sistema
è mutato per effetto della citata legge n. 234 del 1997, la cui
ratio sarebbe quella di impedire l'esercizio dell'azione penale se
non vi sia stato previo contraddittorio;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, richiamando precedenti decisioni della
Corte con le quali sono state rigettate analoghe questioni (ordinanze
nn. 325 del 1999 e 432 del 1998), ha formulato analoga conclusione
anche nel presente giudizio.
Considerato che l'ordinanza di rimessione individua la possibile
lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge
(art. 3 della Costituzione), della garanzia della difesa (art. 24) e
del principio del contraddittorio (art. 111, nel testo risultante
dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella mancata inclusione
del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato
stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del
giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi
per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod.
proc. pen., così come invece è stato previsto per il procedimento
ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del
1997;
che peraltro, anteriormente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), che ha modificato sia le norme denunciate di
incostituzionalità sia più in generale la disciplina assunta a
termine di raffronto ai fini della questione;
che, secondo la nuova normativa, il previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito
delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è un atto previsto
come eventuale, da emettere solo in seguito a specifica richiesta in
tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato
l'"avviso della conclusione delle indagini preliminari" (art. 415-bis
cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479
del 1999);
che, correlativamente, la richiamata legge n. 479 del 1999 ha
posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di
citazione a giudizio, nei casi di omissione dell'avviso anzidetto e
dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416, comma 1, e
552, comma 2 - quest'ultimo "sostitutivo" dell'impugnato art. 555
previgente - cod. proc. pen., quali modificati dagli artt. 17, comma
3, e 44 della legge n. 479 del 1999);
che, nonostante la nuova disciplina sia anteriore alla data
dell'ordinanza di rimessione, essa non risulta presa in
considerazione dal giudice rimettente, che non ha conseguentemente
valutato se il mutamento del quadro normativo incida sul giudizio cui
è chiamato e se renda rilevante la questione di legittimità
costituzionale così come essa è stata posta;
che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo
nell'ordinanza di rimessione la questione sollevata deve pertanto
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte