Ordinanza n. 524/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 giugno
1984, n. 245, recante: "Elaborazione del piano generale dei
trasporti", promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia
e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 21 e 23 luglio
1984, depositati in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritti
ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 21 luglio 1984, ha impugnato la legge 15 giugno 1984,
n. 245, recante "Elaborazione del piano generale dei trasporti", per
violazione degli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto speciale
(legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), deducendo che la normativa
impugnata non prevede una adeguata partecipazione delle regioni alla
formazione del piano;
che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
23 luglio 1984, ha impugnato l'art. 2 della suddetta legge n.
245/1984, per violazione degli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma
primo, e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e
relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381),
deducendo che illegittimamente la garanzia della "intesa" tra lo
Stato e la Provincia è prevista solo nella fase di predisposizione
del progetto del piano generale dei trasporti, e non anche in quelle
successive di formazione dello schema di piano, ad opera del Ministro
dei trasporti, e della approvazione dello stesso, anche con eventuali
modifiche, da parte del Consiglio dei ministri;
che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, mediante l'Avvocatura dello Stato, contestando la
fondatezza dei ricorsi.
Considerato che i due giudizi, per ragioni di connessione, vanno
riuniti;
che, quanto all'impugnativa promossa dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, per dedotta violazione delle sue competenze in
tema di "trasporti... di interesse regionale" e di "urbanistica"
(art. 4, nn. 11 e 12, dello Statuto) in relazione a quanto disposto
dagli artt. 44 e 47 dello Statuto, è sufficiente osservare:
a) come la partecipazione della Regione, ai sensi del citato
art. 44, al procedimento di formazione del piano generale dei
trasporti sia adeguatamente garantita dalla facoltà di intervenire
alle riunioni del Comitato costituito per la elaborazione del piano,
prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 245/1984;
b) come la consultazione della regione, contemplata dal citato
art. 47, riguardando l'istituzione concreta dei servizi di trasporto,
la regolamentazione di tali servizi, una volta istituiti, e la
successiva modificazione degli stessi, non sia affatto preclusa dalla
legge impugnata, la quale riguarda soltanto la previsione
programmatrice, necessariamente caratterizzata da generalità ed
astrattezza, dei servizi di trasporto, secondo quanto chiaramente
enunciato dall'art. 1 della legge n. 245/1984 ("al fine di assicurare
un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di
coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione
degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo... approva il
piano generale dei trasporti... ");
c) come, secondo gli espressi rilievi, le esigenze
partecipative della Regione e quindi quelle della sua speciale
autonomia siano adeguatamente tutelate anche in relazione a un atto
di pianificazione, qual è quello in esame, diretto ad assicurare un
"indirizzo unitario alla politica trasporti" sull'intero territorio
nazionale (art. 1 sopracitato);
che, pertanto, il ricorso suindicato va dichiarato
manifestamente infondato;
che, quanto all'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma di
Bolzano, sulla premessa della recessività, nelle fasi successive del
procedimento di formazione del piano, della "intesa" raggiunta tra
Stato e provincia nella fase di predisposizione del piano, essa
appare manifestamente infondata per effetto della erroneità del
presupposto dal quale muove;
che, infatti, come ha riconosciuto l'Avvocatura dello Stato, non
è dato desumere, dalla normativa impugnata, argomento alcuno a
sostegno dell'asserita recessività della "intesa", la quale, al
contrario, va ritenuta vincolante anche nelle fasi di approntamento
dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che
eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa".
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984,
n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate
rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia
autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte