Ordinanza n. 525/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12legge 70/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.52 del d.P.R. 26
aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il
13 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Varese sul ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro
l'Ufficio del Registro di Busto Arsizio, iscritta al n. 228 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 aprile 1987 (pervenuta il
22 aprile 1989) dalla Commissione tributaria di 2° grado di Varese
sul ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro l'Ufficio del
registro di Busto Arsizio, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio
della non sottoposizione a rettifica il valore degli immobili non
iscritti in catasto con attribuzione di relativa rendita, per
contrasto con gli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione;
che secondo i giudici rimettenti la norma impugnata
determinerebbe una "diversa incidenza della pressione fiscale,
rapportata non ad elementi obiettivi e sostanziali, ma alla fortuita
ricorrenza dell'avvenuto accatastamento e dell'attribuzione della
rendita"; una disparità di trattamento, quindi, che sarebbe altresì
acuita dall'"inattendibilità dei valori catastali" e
dall'"impossibilità di un ammodernamento del catasto";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il
quale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
Considerato che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 586
del 1987 e n. 789 del 1988, manifestamente infondate analoghe
questioni; che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuove
prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
che va dato comunque atto che la disposizione impugnata risulta
ora integrata dall'art.12 decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni, il
quale, con riferimento soltanto agli atti stipulati a decorrere dal
14 marzo 1988, consente al contribuente, anche con riguardo agli
immobili non ancora iscritti in catasto, di avvalersi delle
disposizioni ex comma quarto dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986
(mediante esplicita dichiarazione nell'atto di trasferimento ed
allegando specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97
della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte