Ordinanza n. 527/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 540Codice civile
- art. 584Codice civile
- art. 582Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice
civile, promossi con ordinanze emesse il 3 novembre 1980 e l'8 giugno
1983 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di
Nuzzo Pasquale ed altre e Nuzzi Flora e tra Liguori Marco e Negri
Maria iscritte al n. 324 del registro ordinanze 1981 e al n. 1003 del
registro ordinanze 1983, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 262 dell'anno 1981 e n. 102 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Nuzzi Flora e Negri Maria,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze emesse,
rispettivamente, il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983, ha sollevato,
in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile nella
parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all'eredità in
concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa
familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540,
secondo comma, del codice civile;
che tali diritti sono viceversa riconosciuti al coniuge
putativo, secondo il rinvio operato dall'art. 584, primo comma, del
codice civile, che espressamente richiama l'art. 540, secondo comma,
del codice civile;
che a parere del giudice a quo si realizzerebbe un deteriore
trattamento per il coniuge legato al de cuius da un valido matrimonio
rispetto a colui il cui matrimonio sia stato successivamente
dichiarato nullo;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
che ha concluso per l'infondatezza della questione;
che si sono costituite le parti private le quali, anche con
memoria presentata nell'imminenza della camera di consiglio, hanno
richiesto la declaratoria d'illegittimità nell'ipotesi che la norma
impugnata fosse da interpretare nel senso voluto dalle ordinanze di
rimessione.
Considerato che i giudizi vanno riuniti concernendo entrambi la
medesima questione;
che, contrariamente all'assunto del giudice a quo, nella
successione ab intestato il diritto di abitazione sulla casa adibita
a residenza familiare, nonché di uso sui mobili che la corredano (se
di proprietà del defunto o comuni) sono attribuiti al coniuge nella
sua qualità di legittimario;
che l'omesso richiamo dell'art. 540, secondo comma, del codice
civile, da parte della disposizione impugnata (come anche del
successivo art. 582 c.c.) vale unicamente ad escludere che i diritti
in argomento competano al coniuge autonomamente e cioè si cumulino
con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi;
che, per converso, il rinvio contenuto nell'art. 584 del codice
civile sta soltanto a significare che la legittima aggiuntiva
costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge
putativo;
che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono
nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe
raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, onde la proposta
questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 581 del codice civile sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di
Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte