Ordinanza n. 527/1990
Altra decisione · depositata il 28/11/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del
T.U.L.P.S. (regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") promosso con
ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal Pretore di Pisa, Sezione
distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner
Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con decreto penale di condanna emesso il 29 marzo
1988, il Pretore di Volterra condannò il sig. Messner Lothar per
violazione dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, per
non essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato alla autorità di pubblica sicurezza per rendere la
prescritta dichiarazione di soggiorno;
che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmise gli atti
alla Corte di giustizia della CEE affinché si pronunciasse in via
pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla
compatibilità della norma incriminatrice e della connessa sanzione
penale (artt. 142 e 17 del TULPS) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma
1, dello stesso Trattato;
che il giudice comunitario, con sentenza 12 dicembre 1989,
dichiarò non compatibile con la norma del diritto comunitario
relativa alla libera circolazione delle persone il comportamento di
uno stato membro che imponga ai cittadini di altri stati membri
l'obbligo, sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere
una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo breve di
tre giorni dall'ingresso nel Paese;
che, pervenuti gli atti del giudizio alla Pretura di Pisa
(essendo stata nel frattempo soppressa quella di Volterra), il
Pretore divenuto competente ha sollevato, con ordinanza del 26
gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142
del TULPS in riferimento all'art. 10, secondo comma, della
Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, del
Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia
della CEE con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;
che non è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, né si è costituita la parte privata;
Considerato che in data 1° marzo 1990 è entrata in vigore la
legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con modificazioni,
il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) il cui art. 13,
comma 2, reca l'abrogazione, tra le altre, anche della norma in
questa sede impugnata;
che, essendo intervenuta la legge di conversione del
decreto-legge citato in epoca successiva alla adozione della
ordinanza con la quale è stato sollevato l'incidente di
costituzionalità, appare opportuno rimettere gli atti al giudice a
quo affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce della
normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della "legge più
favorevole" in materia penale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte