Ordinanza n. 529/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 13Costituzione
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
23 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 298 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 23 febbraio 2000,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui prevede che il limite del
doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc.
pen. sia parimenti applicabile all'ipotesi di regresso del
procedimento di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., oltre che
all'ipotesi di evasione dell'interessato di cui all'art. 303, comma
3, cod. proc. pen., con conseguente irragionevole equiparazione di
situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee";
che il remittente riferisce che l'imputato nei confronti del
quale si procede, catturato dopo un periodo di latitanza e
successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio,
aveva subito condanna in primo grado con sentenza poi annullata dalla
Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per nullità del decreto
che ne aveva disposto il giudizio, sicché il procedimento era
regredito alla fase delle indagini preliminari;
che nell'ordinanza di rimessione si precisa che la difesa
dell'imputato ha dedotto il superamento del doppio del termine
massimo di fase previsto per le indagini preliminari, computando
l'intero periodo di custodia cautelare dal momento della cattura a
quello della sentenza d'appello;
che il giudice a quo assume che il limite finale di cui
all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., pari al doppio dei termini di
custodia cautelare previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc.
pen., debba essere calcolato tenendo conto soltanto dei segmenti di
custodia cautelare "omogenei", relativi cioè alla medesima fase,
senza computare quelli relativi a fasi diverse e anteriori al
provvedimento che ha determinato la regressione del procedimento;
che su queste premesse il trattamento riservato all'imputato
in caso di regressione del procedimento (art. 303, comma 2, cod.
proc. pen.) appare al remittente irragionevolmente equiparato a
quello dell'evaso (art. 303, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto,
mentre il primo soggiace sine culpa all'evento ripristinatorio del
corso dei termini, il secondo vi ha dato illecitamente causa;
che, in particolare, l'equiparazione delle due situazioni
(regressione del procedimento ed evasione), ai fini della
operatività del limite massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod.
proc. pen., sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che
impone trattamenti identici per situazioni omogenee e discipline
ragionevolmente differenziate per situazioni diverse;
che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata
violerebbe l'art. 3 della Costituzione anche per "l'incongruenza
sistematica" e "l'irrazionalità complessiva dell'istituto",
derivanti dal fatto che "il doppio del termine massimo di una fase
non può mai verificarsi prima del compimento del termine massimo
semplice", sicché la estensione della regola di cui all'art. 304,
comma 6, cod. proc. pen. ai casi di cui all'art. 303, commi 2 e 3,
dello stesso codice potrebbe operare soltanto "nelle ipotesi in cui
si siano verificate più regressioni del procedimento o più evasioni
e conseguenti catture, ovvero un regresso od una evasione, con
successiva cattura, indefettibilmente contrappuntati però da vicende
di sospensione del decorso dei termini massimi di custodia cautelare,
a norma dell'art. 304 cod. proc. pen";
che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata.
Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Reggio Calabria, nel promuovere questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale,
muove dal presupposto interpretativo che questa disposizione, nella
parte in cui prevede che la custodia cautelare non possa comunque
superare il doppio dei termini di cui all'art. 303, commi 1, 2 e 3,
cod. proc. pen., si riferisca esclusivamente ai periodi di custodia
cautelare tra loro omogenei, relativi cioè ad una stessa fase, e non
debbano perciò essere calcolati, ai fini del raggiungimento del
termine massimo, periodi di custodia cautelare sofferti in fasi
diverse;
che, posta questa interpretazione, la disposizione censurata
gli appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché, nel
prevedere che il limite del doppio dei termini previsti
dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. sia parimenti applicabile
nell'ipotesi di regresso del procedimento di cui all'art. 303, comma
2, cod. proc. pen. e in quella di evasione di cui all'art. 303, comma
3, cod. proc. pen., determinerebbe una irragionevole equiparazione di
situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee, in quanto nel caso di
regressione del procedimento l'imputato soggiace sine culpa
all'evento ripristinatorio del corso dei termini di fase, mentre nel
caso di evasione vi ha dato illecitamente causa;
che un'ulteriore censura è avanzata dal remittente sempre in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della
irrazionalità e della incongruenza sul piano sistematico che
deriverebbero proprio dall'interpretazione che egli ritiene di poter
dare dell'art. 304, comma 6, riferendo il doppio dei termini ivi
previsto soltanto alle fasi omogenee: in tal modo - argomenta il
giudice a quo - la disciplina dei termini massimi di custodia
cautelare, sia nel caso di regressione del procedimento ex art. 303,
comma 2, sia in quello di evasione dell'imputato ex art. 303, comma
3, avrebbe un limitatissimo ambito di applicazione (le sole ipotesi
di più evasioni o più regressioni del procedimento), giacché ben
prima dello spirare del termine massimo verrebbe sempre raggiunto il
termine di fase;
che entrambi i profili di censura muovono dall'erroneo
presupposto interpretativo che ai fini del termine massimo di cui
all'art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di
custodia cautelare subiti dall'imputato in fasi omogenee;
che a un simile errore non può certo avere indotto la
sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte, giacché, contrariamente a
quanto ha ritenuto la stessa Corte di cassazione a sezione unite
(19 gennaio 2000, n. 4), in quella sentenza, come risultava
chiaramente dalla stessa esposizione dei fatti, si trattava di
imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito
custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò
la relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel
merito mediante una soluzione interpretativa coerente con i principi
di proporzionalità della pena e di inviolabilità della libertà
personale;
che va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte
nella anzidetta sentenza e nelle successive ordinanze nn. 429 del
1999 e 214 del 2000, e cioè che l'uso dell'avverbio "comunque"
nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. esprime in tutta la sua
pregnanza l'idea del carattere assoluto e non condizionato della
imposizione di un termine finale alla custodia cautelare, con la
conseguenza che deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in
forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione,
l'interpretazione secondo cui la custodia cautelare perde efficacia
allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio
del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche se
quel termine sia stato sospeso, prorogato o sia cominciato nuovamente
a decorrere a seguito della regressione del processo;
che la scelta del legislatore è stata quella di introdurre
uno sbarramento finale, ragguagliato anche alla durata dei termini di
fase comunque modulata (sentenza n. 292 del 1998), e destinato ad
operare oggettivamente ed in ogni caso come limite assoluto, sicché
non appare affatto irragionevole che tale sbarramento riguardi anche
l'ipotesi di evasione dell'imputato di cui all'art. 303, comma 3,
cod. proc. pen;
che, infatti, una volta stabilito che l'art. 13 della
Costituzione impone di "individuare il limite estremo, superato il
quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere
"sproporzionato" in quanto eccedente gli stessi limiti di
tollerabilità del sistema" (sentenza n. 292 del 1998), non vi è
luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno
determinato il nuovo corso del termine, come del resto risulta dal
testo dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che esplicitamente
richiama i primi tre commi dell'art. 303;
che i profili di "incongruenza sistematica" e di
"irrazionalità complessiva dell'istituto", anch'essi denunciati dal
giudice a quo derivano proprio dall'erronea interpretazione
dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., dalla quale prende le mosse
l'ordinanza di rimessione;
che, infatti, se si include nel calcolo del termine finale di
cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. anche la custodia
cautelare subita dall'imputato in fasi diverse - seguendo l'indirizzo
reiteratamente espresso da questa Corte e oggi ribadito come il solo
coerente con l'art. 13 della Costituzione, che impone di privilegiare
la soluzione interpretativa che riduca al minimo il sacrificio della
libertà personale - la disposizione censurata mantiene integra la
sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata, come
ipotizza il remittente, ai casi eccezionali di molteplici regressioni
del procedimento o di pluralità di evasioni;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte