Ordinanza n. 53/1973
Altra decisione · depositata il 30/04/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 514legge 2248/1865
- art. 4legge 2248/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo
comma, e 828, secondo comma, del codice civile; dell'art. 514, n. 5,
del codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E (Abolizione del contenzioso amministrativo),
promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1970 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato e Coccia Ivo, iscritta al n. 119 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del
5 maggio 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato.
Ritenuto che, con ordinanza 5 dicembre 1970, pronunciata nel
giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata vertente tra
l'avv. Ivo Coccia e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il
pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod.
civ.; 514, n. 5, cod. proc. civ. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E, in relazione agli articoli 3, 24, 28 e 113 della Costituzione.
Considerato che alla data in cui fu emessa l'ordinanza di
rimessione la sentenza del tribunale di Roma 18 settembre 1968, che
costituiva il titolo esecutivo posto a base della esecuzione forzata
promossa dal Coccia, era già stata cassata dalla Corte di cassazione
con sentenza 9 febbraio 1970, pubblicata il 19 settembre 1970, la quale
è stata prodotta dall'Avvocatura dello Stato;
che si rende necessario che il giudice a quo, nell'esame del
giudizio di rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale, tenga anche conto della preesistente circostanza
predetta;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte