Ordinanza n. 53/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23,
132, secondo comma, e 624 del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1973 dal pretore di Fiorenzuola
d'Arda nel procedimento penale a carico di Fraschini Rino, iscritta al
n. 57 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
2) ordinanze emesse l'11 aprile e il 26 giugno 1974 dal pretore di
Prato nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Lauricella
Carmela e di Capialbi Caterina, iscritte ai nn. 267 e 387 del registro
ordinane 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
231 del 4 settembre 1974 e n. 296 del 13 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Fiorenzuola
d'Arda ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 132, secondo comma, e 624 del codice penale e il pretore di Prato
anche quella dell'art.23 dello stesso codice, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione;
che dette ordinanze sostengono che le norme denunziate prevedono,
quanto all'entità della pena edittale minima, un trattamento che è
ingiustamente eguale ed irragionevole per fatti di diversa gravità
(art. 3 Cost.) e contrario, per di più, al senso di umanità e alla
finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.);
che i giudizi possono essere riuniti;
che nessuna delle parti si è costituita dinanzi a questa Corte e
non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte si è già pronunziata sulla medesima
questione negando il contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto pure
della finalità della sanzione penale e, in particolare, della sua
funzione rieducativa;
che gli stessi argomenti valgono in ordine alla asserita violazione
dell'art. 27 della Costituzione;
che non sussistono ragioni che inducano la Corte a modificare la
sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 del codice
penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata
con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza
n. 208 del 1974 di questa Corte.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte