Ordinanza n. 53/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 595Codice penale
- art. 57Codice penale
- art. 615Codice di procedura penale
- art. 185Codice penale
- art. 13legge 47/1948
- art. 9legge 47/1948
- art. 1legge 47/1948
- art. 12legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa) e degli artt. 57 e 595 del codice penale (Reati commessi col
mezzo della stampa periodica - Diffamazione) promossi con le ordinanze
emesse il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Milano, il 24 marzo, il 23
marzo (due ordinanze), il 10 marzo, il 27 marzo, il 24 marzo, il 3
aprile, il 16 gennaio, il 6 marzo, il 16 marzo (tre ordinanze), il 10
marzo (tre ordinanze), il 21 aprile, il 23 marzo, il 20 aprile e il 24
aprile 1982 dal Tribunale di Roma, il 28 maggio 1982 dal Tribunale di
Forlì, il 25 maggio 1982 dal Tribunale di Viterbo, il 20 maggio 1982
dal Tribunale di Napoli, il 5 maggio, il 10 maggio, il 19 maggio, il 24
maggio e il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Perugia, il 18 maggio 1982
dal Tribunale di Milano, il 18 febbraio 1982 dal Tribunale di Monza e
il 23 marzo 1982 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai
nn.342, 348 a 355, 410 a 416, 422, 423, 431, 432, 530, 549, 626, 636,
637, 639, 640, 641, 660, 666 e 676 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290, 297, 303,
317, 338 e 344 del 1982.
Visto l'atto di costituzione di Romanelli Giuseppe;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento
all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47
(Disposizioni sulla stampa), che, nel caso di diffamazione commessa col
mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, applica la pena della reclusione da uno a sei anni e
quella della multa non inferiore a lire centomila, I) il Tribunale di
Milano con ordinanza 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di
Albertario Emilio, Caputo Livio, Macchi Pier Augusto e Romanelli
Giuseppe, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n.
290 del 20 ottobre 1982 e iscritta al n. 342 R.O. 1982, II) il
Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982, resa nei procedimenti
riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 297 del 27 ottobre 1982 e
iscritta al n. 355 R.O. 1982, III) il Tribunale di Napoli con ordinanza
20 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di D'Amore Emilio ed
altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
344 del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 626 R.O. 1982, IV) il
Tribunale di Perugia con cinque ordinanze a) 5 maggio 1982, resa nel
procedimento a carico di Salamone Enrico ed altro, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre
1982 e iscritta al n. 636 R.O. 1982, b) 10 dicembre 1982, resa nel
procedimento a carico di Emiliani Vittorio ed altri, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre
1982 e iscritta al n. 637 R.O. 1982, c) 19 maggio 1982, resa nel
procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata
e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e
iscritta al n. 639 R.O. 1982, d) 24 maggio 1982, resa nel procedimento
a carico di Emiliani Vittorio ed altro, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e
iscritta al n. 640 R.O. 1982, e) 5 maggio 1982, resa nel procedimento a
carico di Letta Gianni, debitamente notificata e comunicata, pubblicata
nella G.U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 641 R.O. 1982;
che:
2. - Ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art. 9, per
il quale "nel pronunciare condanne per reato commesso mediante
pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la
pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel
periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire
gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma
c.p.p."), 57 e 595 c.p. il Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio
1982, emessa nel procedimento a carico di Sonnino Giovanni ed altro,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 344 del
15 dicembre 1982 e iscritta al n. 530 R.O. 1982;
che:
3. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, per il quale "sono considerate stampati,
ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque
ottenute con mezzi meccanici o fisico - chimici, in qualsiasi modo
destinate alla pubblicazione", 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 I) il
Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982, resa nel
procedimento a carico di Trabacchini Quarto ed altro, notificata e
comunicata a sensi di legge, pubblicata nella G. U. n. 344 del 15
dicembre 1982 e iscritta al n. 549 R.O. 1982, e II) il Tribunale di
Milano con ordinanza 18 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di
Sartori Michele ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 660
R.O. 1982;
che:
4. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all 'art. 3
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p.
I) il Tribunale di Roma con undici ordinanze a) 24 marzo 1982, resa nel
procedimento a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata
e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e
iscritta al n. 348 R.O. 1982, b) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a
carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 349
R.O. 1982, c) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Letta
Gianni, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 350 R.O. 1982, d) 10 marzo
1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro,
notificata e comunicata a norma di legge, pubblicata nella G. U. n. 303
del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 351 R.O. 1982, e) 27 marzo 1982,
resa nei procedimenti riuniti a carico di Ippoliti Enzo ed altri,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del
3 novembre 1982 e iscritta al n. 352 R.O. 1982, f) 24 marzo 1982, resa
nel procedimento a carico di Mignanego Pier Leone ed altro, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre
1982 e iscritta al n. 353 R.O. 1982, g) 3 aprile 1982, resa nel
procedimento a carico di Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a
norma di legge, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e
iscritta al n. 354 R.O. 1982, h) 21 aprile 1982, resa nel procedimento
a carico di Bianco Giuseppe ed altri, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 422 R.O. 1982, i) 23 marzo 1982, resa nei procedimenti
riuniti a carico di Mariotti Cristina ed altro, debitamente notificata
e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 423 R.O. 1982, l) 20 aprile 1982, resa nei procedimenti
riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 431 R.O. 1982, m) 24 aprile 1982, resa nei procedimenti
riuniti a carico di Coppola Aniello, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 432 R.O. 1982, e II) il Tribunale di Monza con ordinanza
18 febbraio 1982, resa nel procedimento a carico di Gregoretti Carlo ed
altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 666 R.O. 1982;
che:
5. - Ha giudicato rilevante, e, in riferimento agli artt. 3 e
21 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art.
12 per il quale "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della
stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei
danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione.
La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla
diffusione dello stampato") il Tribunale di Roma con otto ordinanze: I)
6 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Fossati Luigi ed altro,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del
17 novembre 1982 e iscritta al n. 410 R.O. 1982, II) 16 marzo 1982,
resa nel procedimento a carico di Zollo Antonio, debitamente notificata
e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 411 R.O. 1982, III) 16 marzo 1982, resa nel procedimento
a carico di D'Angelo Benedetto ed altri, a norma di legge notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 412 R.O. 1982, IV) 16 marzo 1982, resa nei procedimenti
riuniti a carico di Letta Gianni ed altri, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 413 R.O. 1982, V) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a
carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 414
R.O. 1982, VI) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di
Scarpone Roberto ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 415
R.O. 1982, VII) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di
Calderoni Pietro ed altri, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n.
416 R.O. 1982, VIII) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di
Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a sensi di legge,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 676
R.O. 1982;
che:
6. - Avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse di
Romanelli Giuseppe, gli avvocati Corso Bovio e Armando Costa in virtù
di delega in calce all'atto di costituzione della parte depositato il 7
maggio 1982 nel quale han chiesto dichiararsi l'illegittimità
dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, impugnato dal Tribunale di
Milano con ordinanza resa il 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982)
trascrivendo a sostegno della conclusione le motivazioni di ordinanze
già prese in esame dalla Corte con la sent. 168/1982;
che:
7. - Con decreto presidenziale del 5 gennaio 1983 la
trattazione dei trentuno incidenti è stata fissata per l'adunanza in
camera di consiglio del 26 gennaio 1983 rinviata al successivo 3
febbraio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la
relazione.
Considerato che:
8. - La identità e, comunque, la manifesta
connessione delle questioni sollevate in punto a disposizioni impugnate
e a parametri assunti giustificano la riunione dei trentuno incidenti.
che:
9.1. - Le questioni, rimesse all'esame della Corte con le
ordinanze elencate sub 1. a 4., non si affidano ad argomentazioni, che
non trovino smentita, diretta o indiretta, nella motivazione della
sent. 168/1982, e, pertanto, ne va dichiarata la manifesta
infondatezza; conclusione, ribadita con la ord. 213/1982, che non giova
a porre in dubbio la sent. 168/1982 con la quale la Corte, per dire
infondata la questione di legittimità della normativa risultante dal
combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 156/1973 in relazione
alla l. 103/1975 e all'art. 2 l. 693/1975 (Monopolio pubblico delle
trasmissioni televisive via etere a carattere nazionale), non ha
istituito (né doveva istituire) raffronto di sorta tra la
"pericolosità" della diffamazione perpetrata per mezzo della stampa e
la "pericolosità" della diffamazione consumata tramite le trasmissioni
radiotelevisive.
che:
9.2. - Le ordinanze, elencate sub 5., si distinguono dalle
altre ventitré in ciò che il Tribunale di Roma, nel denunciare la
incostituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 47/1948, auspica "il
rientro, in un piano così delicato come la manifestazione del
pensiero, della stampa nella norma incriminatrice comune "a qualsiasi
altro mezzo di pubblicità" (art. 595, comma terzo c.p.)", e, pertanto,
mira a che i diffamatori a mezzo stampa siano ricondotti nella
tipologia generale, di cui all'art. 595 comma terzo, in ciò
capovolgendo l'iter seguito dagli altri giudici a quibus ma la
inversione non solo non giova al Tribunale di Roma, ma costituisce
ulteriore, seppur non necessaria riprova della infondatezza della
programmazione concettuale seguita dagli altri giudici.
che:
9.3. - Manifestamente inammissibile (più che manifestamente
infondata) è la questione di illegittimità dell'art. 595 c.p.
sollevata con la ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982) perché
alcuna parola di motivazione ha speso il Tribunale di Forlì che ne ha
rimesso l'esame alla Corte la quale ben potrebbe esimersi dal
constatare che l'art. 595 è stato ed è il centro di gravità delle
questioni risolte con la sent. 168/ 1982;
che:
9.4. - A sottrarre al giudizio di manifesta infondatezza la
questione di costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 47/1948 non
giova la scelta a parametro dell'art. 21 Cost., effettuata con le
ordinanze sub 5., perché l'art. 21, quale espressione della tutela
assicurata alla libertà di manifestazione del pensiero, somministra
sostanza allo scrutinio delle questioni già compiuto alla stregua del
rispetto del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i trentuno procedimenti,
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530
R.O. 1982);
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni
sulla stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal
Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O. 1982), dal
Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e
dal Tribunale di Perugia con due ordinanze rese sotto la data del 5
maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982
(n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982
(n. 640 R.O. 1982);
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57
c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di
Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);
d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Viterbo
con ordinanza 25 maggio 1982 (n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di
Milano con ordinanza 18 maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982);
e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57
c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma
con tre ordinanze rese sotto la data del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e
423 R.O. 1982), con ordinanza 10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due
ordinanze rese sotto la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O.
1982), con ordinanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.0. 1982), 3 aprile 1982
(n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982
(n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribunale
di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O. 1982);
f) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di
Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze
rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416 R.O. 1982), con tre
ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O.
1982) e con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 676 R.O. 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte