Ordinanza n. 53/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.
Pres. Reg. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo
degli enti locali della regione siciliana), conv. con legge Reg.
Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, promosso con ordinanza emessa il 19
ottobre 1976 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità a
carico di Mascellino Gandolfo ed altri, iscritta al n. 527 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei
Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 103 e 108 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. Sic. 29
ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della
regione siciliana"), convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, in quanto attribuisce al giudice ordinario, anziché alla Corte dei
Conti, la competenza a conoscere di taluni giudizi di responsabilità;
considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 189 del 1984, in
quanto si è ritenuta inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 265 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, con la
conseguenza che, rimanendo in vigore la disposizione statale diventa
irrilevante la questione relativa alla norma siciliana semplicemente
riproduttiva della prima;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. Sic. 29
ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della
regione siciliana"), convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, sollevata con ordinanza 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento agli
artt. 3, 97, 103 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte