Ordinanza n. 53/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 1584/1922
- art. 14legge 1584/1922
usata come parametro
citata
- art. 10legge 1584/1922
- art. 14legge 1584/1922
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del
regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Costituzione di un
"Parco Nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi
Graie), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con
ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Pretore di Aosta nel
procedimento civile vertente tra Cavagnet Luigi e il Presidente della
Giunta regionale della Valle d'Aosta, iscritta al n. 347 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Cavagnet Luigi, della Comunità
Montana Gran Paradiso e del Comune di Cogne, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Aosta, con ordinanza del 5 maggio 1988,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), ed all'art. 5 della Costituzione, questione di legittimità
degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a norma dei quali
nessuna costruzione può essere eseguita all'interno del Parco
Nazionale del Gran Paradiso senza l'autorizzazione rilasciata
dall'Ente Parco, prevedendosi, altrimenti, una sanzione pecuniaria a
carico del trasgressore;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1029 del 1988, ha
ritenuto che "spetta unicamente alla legge statale stabilire la
struttura tipo dell'organizzazione preposta alla tutela del parco e i
principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di
vincoli adottabili per la salvaguardia delle finalità del parco" e
che "l'attuale legislazione nazionale operante nei confronti del
Parco del Gran Paradiso... vincola, per i punti appena detti, il
legislatore regionale";
che - avendo il giudice a quo denunciato gli artt. 10 e 14 del
regio decreto-legge 3 febbraio 1922, n. 1584, convertito nella legge
17 aprile 1925, n. 473, in quanto, con il richiedere l'autorizzazione
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di
qualsiasi costruzione all'interno del Parco e con l'irrogare una
sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, si porrebbero in
contrasto sia con l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta della
potestà legislativa e amministrativa ai sensi degli artt. 2, lettere
d), f), g) e l), e 4 dello Statuto speciale, sia con il principio
costituzionale della tutela delle autonomie locali (art. 5 della
Costituzione) - della ratio decidendi posta a base della sopra
ricordata sentenza n. 1029 del 1988 deve farsi applicazione anche
nella presente fattispecie;
e che, quindi, non essendo addotti nell'ordinanza di rimessione
argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminate dalla Corte, la
questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre
1922, n. 1584 (Costituzione di un "Parco Nazionale" presso il gruppo
del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie), convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), e 5 della Costituzione, dal Pretore di Aosta con
ordinanza del 5 maggio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte