Art. 2
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
- a)ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b)ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c)polizia locale urbana e rurale;
- d)agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e)piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f)strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g)urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h)trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i)acque minerali e termali;
- l)caccia e pesca;
- m)acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n)incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o)usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;
- p)artigianato;
- q)industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r)istruzione tecnico-professionale;
- s)biblioteche e musei di enti locali;
- t)fiere e mercati;
- u)ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v)toponomastica;
- z)servizi antincendi.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva