Ordinanza n. 53/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,
del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Catania, iscritte rispettivamente ai nn. 374, 452 e 490 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 22, 27 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nei
procedimenti penali a carico di Pellegriti Giuseppe e di Pellegriti
Salvatore, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 6 marzo 1991
(R.O. n. 374 del 1991), il 21 marzo 1991 (R.O. n. 452 del 1991) e il
21 aprile 1991 (R.O. n. 490 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di
procedura penale, il quale prevede una deroga al criterio di
spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali
aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorché il
reato sia commesso in udienza;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
che si determinerebbe tra cittadini imputati in procedimenti in cui
assume la qualità di persona offesa un magistrato, a secondo che il
reato è stato commesso o meno in udienza;
gli artt. 101 e 104 della Costituzione, risultando lesi i
principi della imparzialità del giudice e della sua soggezione
esclusiva alla legge;
gli artt. 24 e 25 della Costituzione, perché la disciplina
diversa prevista per il reato commesso in udienza offrirebbe
all'imputato minori garanzie di difesa;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la
quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della
questione;
Considerato che i tre giudizi siccome riguardano identica
questione vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per
evidenti ragioni di connessione;
che della disposizione ora di nuovo censurata è stata già
dichiarata (sent. 320 del 1991) la illegittimità costituzionale e
che quindi essa è stata espunta dall'ordinamento;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,
del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
101 e 104 della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il
Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte