Ordinanza n. 53/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1047/1957
usata come parametro
citata
- art. 11legge 233/1990
- art. 5legge 9/1963
- art. 4-terlegge 6/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, settimo
(recte: quinto) comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047
(Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza
emessa il 5 marzo 1997 dal pretore di Treviso sul ricorso proposto da
Nichele Guido contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 324 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Guido Nichele
contro l'INPS, il pretore di Treviso, con ordinanza emessa il 5 marzo
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, settimo (recte: quinto) comma, della legge 26 ottobre
1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e
vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in
cui non consente l'accreditamento dei contributi versati dal
lavoratore che, "dopo aver svolto abitualmente e direttamente
attività manuale di coltivazione del fondo con i propri familiari
per la maggior parte dell'anno, non risulta essere presente nel
nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i
contributi";
che il giudice a quo afferma la rilevanza della questione
sollevata;
che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
pretore di Treviso prospetta il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per disparità di trattamento derivante da una
circostanza - l'emigrazione a scopo lavorativo - "causata da
scarsità di lavoro in Italia e non riconducibile quindi ad un atto
meramente volitivo del ricorrente";
che, in merito al prospettato contrasto con l'art. 38 della
Costituzione, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata
precluderebbe senza ragione la computabilità - ai fini
dell'accredito dei contributi sulla singola posizione assicurativa -
di periodi di lavoro effettivamente prestati dall'interessato e per i
quali i contributi sono stati versati;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INPS,
per chiedere che la questione sollevata dal pretore di Treviso sia
dichiarata infondata;
che, ad avviso dell'INPS, la censura formulata dal giudice a quo
non può essere circoscritta all'esclusione della computabilità di
periodi di lavoro prestati da coloro che non risultavano presenti nel
nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno cui si riferivano i
contributi, non garantendo la disciplina introdotta dall'art. 5 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, la corrispondenza all'effettivo
impiego di mano d'opera della "individuale spettanza di contributi
giornalieri", e dipendendo l'attribuzione di questi ultimi
dall'applicazione dei criteri di priorità fra i componenti la
famiglia stabiliti dalla medesima legge.
Considerato che, in ordine alla fattispecie concreta sottoposta
alla cognizione del giudice rimettente, dall'ordinanza di rimessione
si desume soltanto che oggetto del procedimento civile a quo sarebbe
la liquidazione della pensione del ricorrente, emigrato a scopo
lavorativo nell'anno 1959;
che il giudice a quo in merito alla fattispecie concreta
sottoposta al suo esame, non fornisce alcun elemento ulteriore,
omettendo, in particolare, ogni riferimento all'iscrizione del
ricorrente negli elenchi di categoria, alla sua collocazione nel
nucleo familiare ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità
di cui ai primi tre commi del denunciato art. 5, alla maturazione dei
requisiti di età e di anzianità contributiva, all'eventuale
presentazione, da parte dell'interessato, a norma dell'art. 11 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi), della richiesta di riscatto dei contributi
non accreditati per effetto del secondo comma dell'art. 3 e
dell'impugnato art. 5 della legge n. 1047 del 1957;
che il giudice a quo non si sofferma sulla perdurante
applicabilità della disciplina impugnata, abrogata dalla legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), né - in presenza di una
giurisprudenza di merito sul punto non univoca - fa cenno agli
effetti eventualmente derivanti, sul piano dell'applicabilità della
norma censurata al caso dedotto nel giudizio principale, dall'art.
4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti
per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale)
come modificato dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
contributivi in materia previdenziale);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l'insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione sotto il
profilo della adeguata descrizione della fattispecie concreta
comporta l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, giacché impedisce di valutarne la rilevanza nel
procedimento a quo (ex plurimis ordinanze nn. 129 e 69 del 1998; 151,
69 e 62 del 1997);
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora le norme
oggetto di censura siano abrogate o comunque modificate, sui giudici
a quibus grava un onere di motivazione rigoroso e pieno, dovendo il
rimettente indicare con sufficiente esaustività i concreti elementi
della fattispecie sottoposta al suo esame e specificare i motivi
della perdurante rilevanza della questione (da ultimo, ordinanze nn.
343 e 79 del 1998; 419 del 1997);
che i rilevati vizi della motivazione impediscono alla Corte
qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della questione
sollevata ed anche sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di
proponibilità da parte del giudice a quo;
che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26
ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità
e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte