Ordinanza n. 531/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli art.li 29, 58,
ultimo comma, 156, 219 e 230, terzo comma, C.P.M.P., 60 e 61 della
legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Areonautica) e 40 lett. a) della legge 26 luglio
1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e
norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 19 gennaio 1983 dal
Tribunale militare di Bari, il 21 febbraio, l'8 febbraio e il 21
marzo 1985 dal Tribunale militare di Padova, il 2 luglio 1985 dal
Consiglio di Stato -Sez. VI giurisdizionale-, il 19 dicembre 1985 dal
Tribunale militare di Padova, il 5 febbraio 1986 dal TAR per il
Piemonte e il 29 aprile 1986 dal Tribunale militare di Padova,
iscritte rispettivamente al n. 333 del registro ordinanze 1983, ai
nn. 555, 556 e 595 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 555, e 601
del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 246 dell'anno 1983, n. 267- bis dell'anno 1985 e
nn. 4, 35, 50 e 51 dell'anno 1986;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di Bari ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 230, co. terzo, e 58, ult.
co., C.P.M.P. con ordinanza emessa il 19 gennaio 1983;
che il Tribunale militare di Padova ha sollevato analoghe
questioni di legittimità costituzionale del solo art. 230, terzo
co., C.P.M.P. con ordinanze emesse l'8 febbraio, il 21 marzo e il 19
dicembre 1985, mentre con ordinanza emessa il 29 aprile 1986 ha
investito gli artt. 219 e 29 dello stesso C.P.M.P.;
Ritenuto che le suddette ordinanze pongono tutte la medesima
questione concernente il sistema di irrogazione della sanzione
accessoria della rimozione dal grado, che, essendo caratterizzato
dalla automatica conseguenzialità della suddetta pena accessoria
alle condanne per reati i più diversi fra loro, non consente quindi
al giudice valutazioni fondate sulla gravità del reato e sulla
entità della pena principale inflitta;
che tutto ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto
non sarebbero possibili trattamenti differenziati per situazioni
diverse e con l'art. 27 Cost. perché non sarebbe possibile
individualizzare la pena, restando così frustrato lo scopo
rieducativo della stessa;
Considerato che, con sentenza 157 del 1985, la Corte ha ritenuto
che sulla "rigorosa automaticità" della pena accessoria prevista
dall'art. 58 C.P.M.P., "che impedisce qualsiasi valutazione in ordine
all'entità del fatto", non è consentito emettere "decisioni
autoapplicative così articolate, contenenti previsioni diversificate
o alternative" e si è perciò limitata ad auspicare l'intervento del
legislatore;
che, pertanto, non rilevandosi nelle ordinanze degli attuali
giudici rimettenti profili nuovi e diversi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte nella predetta decisione, le questioni di
legittimità costituzionale da esse sollevate sono manifestamente
inammissibili;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 230, co. terzo, 58, 219 e 29 C.P.M.P.,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Tribunale militare di Bari con ordinanza 19 gennaio 1983 e dal
Tribunale militare di Padova con ordinanze 8 febbraio, 21 marzo, 19
dicembre 1985 e 29 aprile 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il
27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte