Ordinanza n. 532/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 599/1954
- art. 61legge 599/1954
- art. 40legge 599/1954
- art. 40legge 709/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della
legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei Sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) e dell'art. 40, n. 7, lett. a),
della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento
dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato -
Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Falzoi Santino
contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 295 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1986 dal T.A.R. per il
Piemonte sul ricorso proposto da Merico Giuseppe contro
l'Amministrazione statale dell'Interno ed altra, iscritta al n. 556
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 luglio 1985, e
il T.A.R. per il Piemonte, con ordinanza 5 febbraio 1986, hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale rispettivamente
degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954 n. 599 e dell'art. 40 n. 7
lett. a) legge 26 luglio 1961 n. 709, in quanto tali norme escludono
qualsivoglia discrezionalità dell'autorità amministrativa nella
irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza di
condanna penale pronunciata a carico di pubblico dipendente
(sottufficiale dell'aeronautica - guardia di p.s.) e ciò anche
nell'ipotesi di condanna condizionalmente sospesa, con conseguente
violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione;
Considerato che questioni analoghe alle presenti sono state già
dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte con la sentenza
n. 270 del 1986 e che gli attuali giudici rimettenti non prospettano
profili nuovi rispetto a quelli già esaminati con la predetta
decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e
dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal
Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze
rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte