Ordinanza n. 537/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 576/1975
usata come parametro
citata
- art. 4legge 751/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2
dicembre 1975 n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi
e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1980
dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 812 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Rovegno Maria Rosa nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'Esattoria comunale di Roma proponeva azione
esecutiva contro Rovegno Maria Rosa per debiti di imposta
complementare gravanti sul defunto marito Rovegno Luigi; la Rovegno,
dopo aver pagato onde evitare l'esecuzione, adiva il Tribunale che,
con sentenza del 15 luglio 1987, condannava Esattoria ed
Amministrazione delle finanze, in solido, al chiesto rimborso;
che le soccombenti, adita la Corte di appello, opponevano in
compensazione un credito in base all'art. 8, l. 2 dicembre 1975, n.
576, il quale prevede: a) che i ruoli dell'imposta complementare
dovuta in base a dichiarazioni presentate, ovvero a seguito di
accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo,
comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la
riscossione dell'imposta anche nei confronti della stessa (primo
comma); b) che entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di
mora relativo ai tributi non assolti, la moglie può proporre ricorso
contro il ruolo per inesistenza totale o parziale, avuto riguardo ai
propri redditi, dell'obbligazione tributaria (secondo comma); c) che
gli accertamenti in rettifica o d'ufficio devono essere intestati
anche alla moglie ed alla medesima notificati, se alla formazione
della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa
(terzo comma); d) che, nella medesima ipotesi di concorso, l'atto di
adesione per la definizione dell'accertamento deve essere
sottoscritto anche dalla moglie (quarto comma);
che con ordinanza del 4 giugno 1980 (reg. ord. n. 812 del 1980)
la Corte adita osservava come la detta eccezione di compensazione
concernesse il reddito anche del defunto marito dell'attrice, nei
confronti della quale poteva procedersi alla riscossione, sulla base
del reddito complessivo, in base all'art. 8 cit.;
che ciò, ad avviso del collegio d'appello, faceva sì che
all'esecuzione esattoriale si procedesse sulla base del cumulo dei
redditi tra coniugi, dichiarato incostituzionale da questa Corte con
sentenza n. 179 del 1976;
che ciò induceva il collegio stesso a dubitare della
costituzionalità dell'art. 8 cit., in riferimento ai principi di
eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela della famiglia (art. 29 Cost.)
e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva
deducendo che la Rovegno non poteva lamentarsi dell'applicazione, nei
suoi confronti, del cosiddetto cumulo dei redditi, non avendo assolto
l'onere di chiedere la tassazione separata ai sensi del sopravvenuto
art. 4, l. 12 novembre 1976, n. 751;
che la parte privata si costituiva, ma tardivamente;
Considerato che nell'ordinanza di rimessione effettivamente non si
tiene conto dell'art. 4, l. n. 751, del 1976 cit., a norma del quale
ciascuno dei coniugi, onde evitare gli effetti del cumulo dichiarato
incostituzionale con la sentenza sopra citata, doveva chiedere la
tassazione separata del reddito dichiarato o accertato, onere che la
contribuente non risulta avere adempiuto;
che perciò la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, l. 2 dicembre 1975, n. 576, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 29 e 53 Cost. dalla Corte di appello di
Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte