Ordinanza n. 538/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale art. 19 legge 6 marzo
1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto
da Sacco Rosina contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al
n. 168 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di costituzione di Sacco Rosina;
Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'avv. Giovanni M. Migliori per Sacco Rosina;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano -
nel procedimento promosso da Sacco Rosina con impugnativa dell'avviso
di liquidazione dell'Ufficio del registro di Milano concernente le
imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al
trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione
consensuale tra la ricorrente ed il coniuge - ha sollevato (con
ordinanza del 9 dicembre 1994) questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella
parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non
comprende nell'esenzione dal tributo anche le imposte di registro,
bollo, trascrizione, catasto e INVIM relative ad atti e documenti del
giudizio di separazione personale dei coniugi;
che la Commissione in particolare evidenzia - richiamando la
sentenza di questa Corte n.176 del 1992 - le "profonde analogie e la
complementarità funzionale dei due procedimenti di separazione dei
coniugi e di divorzio" e quindi ritiene che la perdurante differenza
di regime tributario quanto alle imposte oggetto del giudizio violi
il principio di eguaglianza unitamente ai precetti costituzionali di
cui agli artt. 29, 31 e 53 Cost.;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto
del giudizio a quo, si limita a riferire trattarsi di "ricorso ...
avverso l'avviso di liquidazione ... concernente le imposte di
registro, bollo, trascrizione, catasto ed INVIM relative al
trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione
consensuale dei coniugi ...", e che, in relazione alla fattispecie
così descritta, ritiene "non manifestamente infondata e rilevante ai
fini della decisione la questione di costituzionalità dell'art. 19
della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella parte in cui, in violazione
degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non comprende nella esenzione del
tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e
INVIM relative ad atti e documenti del giudizio di separazione
personale dei coniugi";
che in tal guisa argomentando, senza ulteriori delucidazioni sul
punto della rilevanza, il giudice a quo chiaramente mostra di
presupporre come dato certo che il "trasferimento di proprietà di un
immobile" della cui tassazione si tratta, se posto in essere in sede
di giudizio di divorzio, avrebbe fruito della esenzione dai tributi
la cui esazione costituisce oggetto della pretesa fiscale contestata
davanti alla Commissione rimettente;
che pertanto il giudice a quo, ancora per implicito, presuppone
che il precetto normativo dettato dall'art. 19 impugnato riguardi
ogni tipo di atto, in senso generale, di natura sia processuale sia
sostanziale comunque correlato al procedimento di "divorzio",
comprese le attribuzioni di beni da un coniuge all'altro qualunque ne
sia lo stato di proprietà - tanto, cioè, se in proprietà esclusiva
quanto se in comunione sia legale che ordinaria fra i coniugi - e che
il precetto stesso si riferisca ad ogni tipo di tributo: e ciò senza
affatto motivare in ordine a tale latissima ed onnicomprensiva - ma
per nulla pacifica - lettura della citata disposizione, pur tuttavia
assunta a presupposto della assertiva valutazione positiva della
rilevanza della questione proposta;
che quindi l'ordinanza di rimessione si appalesa del tutto priva
di motivazione sul punto della rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte