Ordinanza n. 539/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.lgs. 504/1992
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse, il 22 settembre
1999 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Thuile
Rudolf ed altro contro il comune di Terlano ed altro, iscritta al
n. 181 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e
il 2 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento
civile vertente tra Ghiringhelli Angela e il comune di Castronno,
iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il
22 settembre 1999 (r.o. n. 181 del 2000), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421);
che detta disposizione prevede che l'indennità dovuta in
caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al
minor valore indicato nell'ultima dichiarazione ICI, presentata
dall'espropriato;
che, ad avviso del giudice a quo la norma in questione si
porrebbe in contrasto sia con l'art. 42 della Costituzione, in quanto
nella determinazione dell'indennità di esproprio imporrebbe un
criterio disancorato dalle caratteristiche essenziali del bene, per
agganciarlo alla valutazione, eventualmente erronea, fattane dal
proprietario ai fini della dichiarazione ICI, sia con l'art. 3 della
Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra
proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del
bene per effetto di occupazione appropriativa ed ancor più con
l'evasore totale dell'imposta, al quale la norma non sembrerebbe
applicabile;
che analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, sia pure in riferimento ad ulteriori parametri
costituzionali, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del
2 marzo 2000;
che il giudice a quo sottolinea, in particolare, la
peculiarità della fattispecie, allorché l'espropriato, già colpito
dalla sanzione fiscale a seguito di accertamento da parte
dell'amministrazione comunale, viene, altresì, a subire una
ulteriore penalizzazione, giacché il valore di riferimento - secondo
una interpretazione letterale della norma - verrebbe ad essere quello
indicato nella dichiarazione dell'interessato ai fini ICI e non
quello determinato a seguito dell'accertamento dell'Ente impositore,
con conseguente violazione del principio del "giusto indennizzo" o
del "serio ristoro";
che la norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione per violazione del principio del
concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva
e del criterio di progressività cui è informato il sistema
tributario;
che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze ha
prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni
identiche, vanno riuniti e, conseguentemente, decisi;
che le questioni sollevate sono già state dichiarate
infondate dalla Corte con sentenza n. 351 del 2000;
che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che
possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di
Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte