Ordinanza n. 54/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 967/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità
mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al
personale civile dell'Amministrazione penitenziaria") promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Consiglio di Stato sui
ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lazio c/Mastrofrancesco Mariano
ed altri, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1982 dal TAR per la Lombardia sul
ricorso di Fabietti Franco ed altro c/Regione Lombardia ed altri,
iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore prof. Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22
dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità
mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al
personale civile della Amministrazione penitenziaria"), in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il
contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità
prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con
qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione in tutto identica è stata ritenuta non
fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame
non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme
per il riordinamento della indennità mensile per il servizio
d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria "), sollevata con ordinanze 24
novembre 1981 del Consiglio di Stato e 5 gennaio 1982 del TAR della
Lombardia di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte