Ordinanza n. 54/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Pretore
di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Cristiano Antonio,
iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Monfalcone, con ordinanza del 18
febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724 del codice
penale;
Considerato che la medesima questione, sollevata dallo stesso
Pretore di Monfalcone con ordinanza del 25 maggio 1987, è stata già
dichiarata non fondata con sentenza n. 925 del 1988 e che il giudice
a quo adduce argomenti identici a quelli allora esaminati dalla
Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione, dal Pretore di
Monfalcone con ordinanza del 18 febbraio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte