Ordinanza n. 54/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 2248/1865
- art. 31Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (010U0639)
- art. 31legge 2248/1865
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo)
e dell'art. 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
14 aprile 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra una s.r.l. ed il Ministero
delle finanze ed altra, iscritta al n. 408 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di detta s.r.l. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con
ordinanza del 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 4 (rectius: articolo 4, secondo comma,
primo periodo) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul
contenzioso amministrativo), nonché, per il caso si dovesse ritenere
non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 10 (recte: 14) aprile 1910, n.
639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato),
nelle parti in cui sottraggono all'autorità giudiziaria ordinaria
(a.g.o.) il potere di sospendere, in via cautelare, la riscossione
dei tributi;
che il giudice a quo è stato adito, con distinti ricorsi ex art.
700 cod. proc. civ., perché concedesse l'immediata sospensione della
procedura di riscossione relativa ad un avviso di pagamento nonché
ad un'ingiunzione fiscale per accise su alcole;
che, a suo avviso, sia il divieto di concedere la misura, sia
l'inapplicabilità della riscossione frazionata del tributo nel corso
del giudizio davanti al giudice ordinario, sia l'attribuzione del
potere cautelare di sospensione alla sola amministrazione finanziaria
vulnerano diversi principi costituzionali;
che, in particolare, entrambe le norme denunciate violerebbero
l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero una
irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti, a seconda
che essi possano adire per la tutela dei propri diritti il giudice
tributario, ovvero il giudice ordinario; lederebbero, inoltre, l'art.
24 della Costituzione, poiché comprimono la tutela cautelare dei
contribuenti che agiscono in giudizio contro l'amministrazione
finanziaria presso il giudice ordinario; si porrebbero, infine, in
contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto, per
determinati atti impositivi, limitano la tutela giurisdizionale nei
confronti della Amministrazione finanziaria, data l'esclusione dei
rimedi cautelari;
che si è costituita nel giudizio la ricorrente nei processi a
quibus, la quale ha svolto argomenti largamente coincidenti con
quelli contenuti nel provvedimento di rimessione, i quali ha ribadito
nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
ovvero non fondata in quanto, da un lato, l'inammissibilità del
provvedimento d'urgenza non deriva dall'art. 4 bensì dalle norme
che, nella materia, specificamente attribuiscono all'amministrazione
o alle commissioni tributarie il potere cautelare, dall'altro, l'art.
31 del r.d. n. 639 del 1910 non sarebbe più vigente;
che, all'udienza pubblica, la difesa erariale ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nell'atto di intervento.
Considerato che il giudice a quo ha affermato di avere "già
superato l'argomento in altra occasione adottando una interpretazione
adeguatrice degli articoli 4 e 5 della legge n. 2248/1965 (...) che
li ponesse al riparo dal sospetto di illegittimità costituzionale";
che il giudice rimettente solleva la questione di
costituzionalità dopo aver constatato il "difforme orientamento del
collegio", che, in precedenza, "in sede di reclamo ha riformato" il
provvedimento d'urgenza già accordato, così da fargli ritenere in
questa occasione "opportuno non concedere la misura ed investire la
Corte della questione";
che pertanto risulta dalla stessa prospettazione del giudice a
quo che "la questione sottoposta all'esame di questa Corte non è
volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale, che il
remittente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto e di
poter risolvere in via interpretativa, ma è finalizzata a proteggere
l'emananda pronuncia (...) dall'alea di una impugnazione e di un
eventuale annullamento" (ordinanza n. 70 del 1998);
che, data l'estraneità di una finalità siffatta alla logica del
giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze
n. 70 del 1998 e n. 410 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, primo
periodo della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul
contenzioso amministrativo), nonché dell'articolo 31 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli,
3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale
di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte