Ordinanza n. 540/1988
Altra decisione · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 211 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) in relazione alla tabella allegata 5, nel
testo sostituito con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 431, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dal Pretore di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra Iori Cesare e
l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno
1980;
2) n. 2 ordinanze emesse il 1° agosto 1985 e il 27 marzo 1986
dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Ignomeriello
Francesco e Dell'Edera Vito e l'I.N.A.I.L., iscritte al n. 818 del
registro ordinanze 1985 e al n. 397 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 41,
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Iori Cesare e Ignomeriello
Francesco e dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Iori Cesare e Ignomeriello
Francesco e Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato
Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Reggio
Emilia ed il Pretore di Bari hanno sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) in relazione alla tabella
All. 5 del d.P.R. medesimo, nella parte in cui non estende ai
lavoratori del settore agricolo la tutela prestata per le malattie
professionali nel settore dell'industria;
che in tutti i giudizi si è costituito l'Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)
concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
che si sono anche costituiti i signori Iori Cesare ed
Ignomeriello Francesco, chiedendo l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la medesima questione
di legittimità costituzionale e possono pertanto essere definiti
congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del
d.P.R. n. 1124 del 1985, "nella parte in cui non prevede che
l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle
comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali
nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o
da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si
tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di
lavoro";
che, di conseguenza, si rende necessario, da parte dei giudici a
quibus, un nuovo esame, in ordine alla rilevanza della questione
sollevata, alla luce della pronuncia predetta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti di cui alle
ordinanze in epigrafe al Pretore di Reggio Emilia ed al Pretore di
Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte